Rinuncia al ricorso e caducazione della sentenza impugnata (Cons. Stato n. 7292 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso di primo grado, formalizzata dalla parte che lo ha proposto nel corso del giudizio di appello, determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo più sostenibile l’effetto caducatorio da essa prodotto. L’appello proposto avverso tale sentenza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per difetto sopravvenuto della ragione sostanziale della impugnazione. Il giudice amministrativo prende atto della conciliazione intervenuta tra le parti e dispone la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, compresi gli oneri della verificazione. La definizione in rito non consente l’esame nel merito delle censure sull’interesse a ricorrere e delle questioni edilizie dedotte.

Il Fatto

Un privato ha impugnato davanti al TAR Puglia il permesso di costruire rilasciato dal Comune a una società per un intervento di ampliamento con cambio d’uso parziale, oltre alla nota con cui il Comune aveva confermato la legittimità del titolo edilizio. Il TAR, con sentenza del 1° agosto 2023, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il permesso e l’atto di conferma.

La società titolare del permesso ha proposto appello, contestando in via preliminare la sussistenza dell’interesse a ricorrere dell’originario ricorrente: assenza di limitazione di visuale, nessuna utilità concreta dall’accoglimento, insussistenza di pregiudizi alla riservatezza, alla sicurezza e al valore dell’immobile. Il Comune si è associato. Il ricorrente ha ribadito il pregiudizio derivante dalla perdita della visuale sul mare e sul parco, dalla riduzione della privacy, dai profili di sicurezza e dal deprezzamento dell’abitazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato la contraddittorietà degli elementi fattuali addotti dalle parti circa la situazione dei due immobili, ritenuta rilevante ai fini dell’accertamento delle condizioni dell’azione. Ha pertanto disposto una verificazione affidandola al Rettore del Politecnico di Bari, per accertare lo stato dei luoghi, la posizione reciproca degli edifici e il rapporto tra le opere realizzate e l’immobile dell’appellato, concedendo al verificatore tre proroghe dei termini per la complessità degli accertamenti.

Nelle more, l’originario ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, nonché agli effetti della sentenza di primo grado, dando atto di un accordo transattivo sottoscritto con la società. La società appellante ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; analoga istanza ha formulato il Comune.

Il Collegio ha preso atto di quanto dichiarato dalle parti. La rinuncia agli effetti della sentenza appellata ne impone la caducazione, con annullamento senza rinvio della decisione del TAR. L’appello, privo ormai di oggetto utile, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la definizione transattiva ha fatto venir meno la ragione sostanziale dell’impugnazione, senza che residui spazio per l’esame delle censure preliminari sull’interesse a ricorrere.

La Sezione ha quindi compensato tra le parti le spese dei due gradi di giudizio e della verificazione, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La vicenda si chiude così in rito, senza pronunciamento nel merito sulle questioni edilizie e sull’assetto degli interessi contrapposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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