Interessi e sanzioni: prescrizione decennale da giudicato tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26152 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante cartella o intimazione di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. Opera invece il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, anche con riguardo agli interessi e alle sanzioni richiesti con l’intimazione. La regola vale anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente.
Il Fatto
Alla contribuente veniva notificata un’intimazione di pagamento con cui si richiedeva il versamento delle somme recate da un precedente avviso di accertamento in materia di IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2008. La società proponeva ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, la nullità dell’intimazione per omessa allegazione degli atti presupposti e l’illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo di interessi e aggi.
L’ente impositore sosteneva che la pretesa tributaria era divenuta definitiva per effetto del rigetto del ricorso e dell’appello nel contenzioso relativo all’avviso. In primo grado il ricorso era respinto, con riconoscimento dell’effetto interruttivo di una precedente intimazione. In appello la decisione veniva riformata parzialmente: era ritenuta non maturata la prescrizione del tributo, ma erano reputati prescritti gli interessi e le sanzioni, assoggettati al termine quinquennale decorrente dall’ultimo atto interruttivo. Contro questa statuizione ricorre l’ente impositore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. La ricorrente censura il capo della sentenza che ha assoggettato al termine quinquennale gli interessi e le sanzioni, assumendo che la pretesa derivava da un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato. Da ciò la conversione di ogni termine breve nel termine ordinario decennale proprio dell’actio iudicati.
La Corte territoriale, applicando agli accessori il termine breve, avrebbe trascurato la definitività della pretesa fiscale. Il vizio è ritenuto sussistente. La Corte di cassazione ribadisce che il diritto alla riscossione azionato con cartella di pagamento e fondato su accertamento definitivo per sentenza passata in giudicato non soggiace né ai termini di decadenza dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, né al termine quinquennale dell’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997. Trova applicazione il termine decennale dell’art. 2953 c.c., che governa l’intera pretesa, comprese sanzioni e interessi.
Il principio è espresso in termini generali e richiama il precedente conforme Cass. n. 25222 del 2024, secondo cui l’operatività dell’art. 2953 c.c. prescinde dalle modalità con cui si è formata la definitività, rilevando anche quando questa consegua alla inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente. La regola sostanziale è quindi la soggezione al termine ordinario decennale, con esclusione dei termini brevi propri della fase amministrativa.
La controricorrente obiettava che il presupposto del ricorso difetterebbe di prova, essendo state prodotte nei gradi di merito solo copie fotostatiche digitalizzate delle sentenze, senza le attestazioni di conformità e la certificazione di passaggio in giudicato richieste dall’art. 124 disp. att. c.p.c. La deduzione è dichiarata priva di pregio: la ricorrente ha depositato in atti copia conforme con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado. La sentenza impugnata è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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