Ordine di ripristino del bosco e competenza regionale in materia paesaggistica (Cons. Stato n. 716 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riduzione di superficie boscosa soggetta a tutela paesaggistica, il potere di ordinare la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 spetta alla Regione quale autorità preposta alla tutela, che lo esercita in via ordinaria e non sostitutiva ove l’abbia conferito al servizio forestale competente. L’ordine di ripristino può essere rivolto anche al proprietario non trasgressore, allo scopo di assicurare l’effettività della misura. La sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, costituisce procedimento autonomo, attivato a istanza di parte e distinto dal procedimento repressivo, sì che le considerazioni espresse dall’amministrazione in sede di ordine non valgono quale diniego di sanatoria. La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando la sua incidenza sul giudizio dipenda da scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Il Fatto
La Regione Veneto, con due ordinanze del 25.5.2015 del Settore forestale, ha ingiunto la rimessione in pristino di un’area complessivamente pari a circa 10,5 ettari, avendo accertato la riduzione di superficie boscata destinata a vigneto senza autorizzazione. Un’ordinanza riguardava una riduzione di circa quattro ettari riferita al legale rappresentante dell’azienda agricola; l’altra una riduzione di circa 6,5 ettari riferita al responsabile dei lavori e all’attuale proprietario.
La società agricola e il responsabile dei lavori hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR Veneto, che ha riunito e respinto i ricorsi. Entrambi hanno proposto appello separato, deducendo violazione delle regole sulla competenza, sull’istruttoria e sulla qualificazione delle aree come bosco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la censura di incompetenza della Regione, ma per ragioni diverse da quelle del primo giudice. L’art. 15 della legge regionale del Veneto e le delibere di Giunta n. 4808/1997 e n. 1112/2000 hanno conferito il potere autorizzatorio al servizio forestale regionale, non agli enti locali. L’art. 45-ter, comma 2, lett. c), della l.r. n. 11/2004 demanda alla Regione le competenze amministrative ove il progetto sia sottoposto al parere di un organo consultivo regionale. Quello esercitato non è dunque un potere sostitutivo, ma un potere ordinario, con conseguente irrilevanza delle censure sui relativi presupposti.
Sul versante processuale, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sull’utilizzabilità della documentazione regionale. La violazione dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. si verifica con riferimento all’udienza in cui la causa è trattenuta in decisione, sicché il differimento impone di computare i termini a ritroso rispetto alla nuova data (Cons. Stato, Sez. V, n. 6261 del 2012; n. 3439 del 2012).
Quanto alla individuazione dell’obbligato, le ordinanze hanno correttamente indicato il soggetto responsabile nella persona fisica legale rappresentante della società proprietaria. L’inesattezza nella parte ingiuntiva costituisce mero errore ostativo, superato dal richiamo alla qualità di legale rappresentante. La Corte ha poi confermato, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2525 del 2024, che l’ordine può essere rivolto anche al proprietario non trasgressore, per assicurare l’effettività del ripristino.
Il procedimento di sanatoria paesaggistica resta distinto da quello repressivo: le considerazioni della Regione non equivalgono a un diniego, in difetto di apposita istanza. Le relative censure sono pertanto inammissibili, come la questione di costituzionalità, per difetto di rilevanza.
Infine, l’accertamento regionale, fondato su ortofoto, risultanze catastali, carta dei tipi forestali e sopralluoghi, è stato ritenuto immune dai vizi dedotti, con superfluità di c.t.u. o verificazione. Gli appelli sono stati respinti con conferma della sentenza, pur con parziale diversa motivazione.
Nota della Redazione
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