Riesame cautelare e istruttoria congrua sull’inquinamento acustico (TAR Sardegna n. 31 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esposti per inquinamento acustico, l’archiviazione del procedimento amministrativo è illegittima quando l’istruttoria svolta dall’Amministrazione non sia congrua rispetto al contenuto della denuncia, omettendo di verificare il fenomeno lamentato nelle fasce orarie in cui lo stesso viene dedotto come maggiormente intenso. Il fumus boni iuris del ricorso avverso il provvedimento di archiviazione è configurabile allorquando gli accertamenti siano stati compiuti esclusivamente in orario diurno, a fronte di lamentate immissioni rumorose notturne, e l’Amministrazione non abbia adeguatamente valorizzato le dichiarazioni di precedenti inquilini dello stabile, pur se prive di riferimenti temporali recenti. In tal caso, la misura cautelare è volta a consentire un compiuto e motivato riesame del procedimento da parte del Comune, anche mediante accertamenti fonometrici con l’ausilio dell’ente territorialmente competente. Il riesame deve essere effettuato nel termine perentorio indicato dal giudice.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti al piano terra di uno stabile, esponevano al Comune la sussistenza di immissioni acustiche intollerabili — musica ad alto volume e schiamazzi — provenienti da un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ubicato al piano terra del medesimo edificio. L’Amministrazione avviava il procedimento, ma lo concludeva con un provvedimento di archiviazione e chiusura, ai sensi della legge n. 241/1990. Avverso tale atto i ricorrenti proponevano ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, ravvisando una evidente incompletezza istruttoria nell’operato del Comune.
Il Collegio ha rilevato come gli accertamenti svolti dalla Polizia locale si fossero concentrati esclusivamente in orario diurno, mentre gli esponenti avevano chiaramente segnalato che le propagazioni incorporali moleste si perpetuavano fino a notte fonda, pregiudicando il diritto al riposo. Tale circostanza rendeva l’istruttoria non congrue rispetto al contenuto dell’esposto, non consentendo di verificare il fenomeno lamentato nelle fasce orarie maggiormente significative.
Ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è la circostanza che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato le dichiarazioni di una precedente inquilina dello stabile e la lettera di recesso di un altro ex conduttore, che motivava il recesso proprio con l’impossibilità di riposare a causa del rumore. Tali elementi, pur non contenendo riferimenti temporali recenti, avrebbero dovuto essere valutati con maggiore attenzione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, disponendo il riesame del procedimento da parte del Comune, da effettuarsi entro trenta giorni, anche attraverso accertamenti fonometrici con l’ausilio dell’ARPAS, al fine di garantire una compiuta e motivata valutazione della vicenda. La trattazione di merito del ricorso è stata fissata per l’udienza pubblica, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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