Cass. civ. Sez. II n. 27529 del 22.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 27529/2026, depositata il 22/10/2026 (R.G. 11734/2022). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

Prestazione professionale ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 11734/2022 proposto da: rappresentata e difesa dall’Avv. -ricorrentecontro rappresentata e difesa dall’Avv. -controricorrentenonché contro rappresentato e difeso dall’Avv. -controricorrenteavverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce n. 283/2022 pubblicata il Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 dal Consigliere Dario Cavallari.

FATTI DI CAUSA

ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 141 del 2008 del Tribunale di Brindisi con il quale, su istanza di le era stato ingiunto il pagamento di euro 59.046,41, a titolo di competenze per l’attività di commercialista svolta, dalla detta in favore dell’opponente dal 1994 al 2007, con riferimento a diverse attività commerciali.

L’opponente, tra l’altro, ha chiesto di:

– essere manlevata da in quanto effettivo beneficiario dell’attività prestata da in relazione a due delle attività dedotte;

– ottenere la condanna dell’opposta a pagare euro 72.303,96 in forza di un contratto preliminare stipulato in data 11 aprile 2000, in quanto ella aveva pagato l’intero prezzo previsto nel preliminare e in forza del contratto definitivo l’immobile era stato intestato a lei e all’ingiungente per la metà ciascuna.

Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 920/2016 ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. ha proposto appello principale e proposto appello incidentale.

La Corte d’appello di Lecce, dopo avere disposto consulenza tecnica per quantificare il compenso spettante alla professionista, con sentenza n. 283/2022 ha parzialmente accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a pagare a favore di euro 30.025,56 a titolo di compensi professionali. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. si sono difesi con distinti controricorsi.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. e 8 e 9 d.P.R. n. 645 del 1994, in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere non maturata la prescrizione del credito azionato. A suo avviso, la corte territoriale non avrebbe considerato che l’art. 9 del d.P.R. menzionato prevede che il dottore commercialista, quando l’incarico sia di lunga durata, possa presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre. Da ciò si ricaverebbe che la prescrizione del diritto al compenso per le attività svolte dal commercialista, in una situazione come quella in esame, decorrerebbe di tre mesi in tre mesi. 1.1.La censura è infondata.

La giurisprudenza di legittimità afferma, in via generale, che il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e che, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale necessaria all’adempimento del compito assunto in cui si articola l’obbligazione del professionista (Cass., Sez. 2, n. 9221 del 3 agosto 1992; Cass., Sez. 2, n. 13209 del 5 giugno 2006; Cass., Sez. 2, n. 4951 del 14 marzo 2016; Cass., Sez. 2, n. 17718 del 2 Infatti, in materia vige la regola della postnumerazione, in virtù della quale il diritto al compenso matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata. La Suprema Corte ricava il detto principio dagli artt. 2225 e 2233 c.c. e vi riconduce anche l’art. 2234 c.c., chiarendo che, nel contratto d’opera, l’anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell’opera e la corresponsione degli acconti dovuti secondo gli usi, previste dall’art. 2234 c.c., costituiscono manifestazione dell’obbligo di collaborazione che grava sul cliente al fine di mettere il professionista in grado di dare inizio all’opera e proseguirla e rispondono alla finalità di mitigare proprio il menzionato principio di postnumerazione del corrispettivo (in motivazione, pag.8, Cass., Sostiene la ricorrente che gli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 645 del 1994 derogherebbero alla regola generale sopra esposta, facendo decorre il diritto al compenso del commercialista ogni tre mesi.

Questo assunto non è condivisibile.

Premesso che il d.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645 – integralmente abrogato dal decreto ministeriale 2 settembre 2010 n. 169 con decorrenza dal 30/10/2010 – si applica ratione temporis alla fattispecie, in quanto relativa a prestazioni svolte fino al 2007, si considera che l’art. 8 di tale d.P.R., intitolato “Emissione della parcella”, disponeva che: “1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l’avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica”.

L’art. 9, dal titolo “Parcelle periodiche”, stabiliva che: “1. Quando l’incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre”. Dalle disposizioni si evince, innanzitutto, che l’art. 8 si limitava a riconoscere al professionista una mera facoltà che non incideva sulla possibilità o meno di esercitare il diritto al compenso, ma solo su aspetti contabili e fiscali.

Inoltre, venendo a un esame più specifico, l’art. 8 concerneva gli incarichi non continuativi, che non riguardano la presente controversia, e, comunque, introduceva una regolamentazione coerente con l’impossibilità di determinare gli onorari specifici spettanti per incarichi non continuativi prima del completamento della prestazione professionale e con la decorrenza della prescrizione dalla fine dell’attività. Gli incarichi continuativi e le relative parcelle periodiche, al contrario, erano regolati, come si ricava già dall’art. 8, dal successivo art. 9, che si riferiva alle prestazioni continuative di lunga durata o di durata indeterminata (questione ulteriore si pone per gli acconti, che qui non rilevano).

Tali prestazioni, perché si avessero parcelle periodiche, dovevano prevedere, chiaramente, o un compenso determinabile in maniera certa e oggettiva, come facendo riferimento al tempo impiegato ai sensi dell’art. 24, o un onorario preconcordato ex art. 22 del d.P.R. de quo, in base al quale “In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.

Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente tariffa.

I compensi dell’art. 22 erano pattuiti, per loro stessa evidente natura, o in misura fissa o con riferimento, in ogni caso, a parametri univoci da accertare, poi, a consuntivo (esemplificativamente, il numero delle pagine scritte).

Se si esamina, allora, il d.P.R. n. 645 del 1994, emerge che potevano essere emesse parcelle periodiche, come per le prestazioni di cui agli artt. 27 (amministrazione di aziende), 42 (assistenza societaria continuativa e generica) e 55 (consulenza aziendale continuativa e generica), che prescrivevano onorari preconcordati, e per le prestazioni di cui all’art. 32 (revisioni contabili) e al comma 1 dell’art. 33 (impianto di contabilità), che prescrivevano onorari determinati in base al tempo impiegato. Queste disposizioni, però, erano collocate nel capo III, relativo agli onorari specifici, i quali erano definiti dall’art. 20, intitolato “Classificazione degli onorari, secondo cui “1. Gli onorari si distinguono in:

a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico;

b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico”.

Gli onorari specifici, dunque, si riferivano all’incarico nel suo complesso, il che chiarisce come l’attività riportata nell’art. 9 in esame presupponeva, comunque, che le prestazioni continuative di lunga durata o di durata indeterminata cessassero l’effettuazione prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui era destinata, con conseguente maturazione del diritto al compenso solo in un momento successivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2233 c.c., 20 e 33 d.P.R. n. 645 del 1994 nonché 115 e 210 c.p.c., in quanto la professionista non avrebbe dato prova della natura delle prestazioni eseguite, della loro entità e del tempo impiegato. In particolare, la CTU sarebbe stata meramente esplorativa, perché disposta dalla corte territoriale nonostante la professionista non avesse dimostrato il quantum delle dette prestazioni e non fosse disponibile la documentazione contabile. Inoltre, prospetta che il c.d. principio di vicinanza della prova non avrebbe potuto operare nella specie, considerato che la commercialista ben avrebbe potuto estrarre copia della documentazione de qua e ottenere elementi utili dall’Agenzia delle Entrate, dalla Camera di Commercio e da altri enti pubblici.

2.1. La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto la natura professionale propria del commercialista dell’attività svolta da reputando dimostrato, alla luce delle testimonianze assunte e della mancata risposta della cliente al deferito interrogatorio formale, che la professionista «aveva svolto in suo favore e in relazione alle dedotte attività l’attività professionale di commercialista provvedendo, nello specifico, a tutti gli adempimenti professionali contabili, di registrazione impianto e tenuta contabilità ordinaria, attendendo anche agli adempimenti fiscali quali la redazione dei bilanci, situazioni patrimoniali, mod. unico ecc., intrattenendo in suo favore i necessari rapporti con i vari enti (Agenzia delle Entrate, Inps e Inail e

CCIIAA),

prestando l’assistenza consulenza tributaria aziendale continuativa e generica» (pag. 7 della sentenza impugnata). La Corte d’appello di Lecce ha, poi, tratto ulteriore conferma dello svolgimento di tali attività dalla condotta della ricorrente, che non aveva ottemperato all’ordine di esibizione in giudizio della documentazione relativa all’impianto e alla tenuta delle scritture contabili degli esercizi commerciali intestati alla ditta e in suo possesso.

La prova dell’esistenza del credito è stata ricavata, allora, dalle testimonianze assunte, dalla mancata risposta della ricorrente all’interpello e dall’omessa produzione delle menzionate scritture.

Pertanto, deve richiamarsi, innanzitutto, il principio secondo il quale l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto In secondo luogo, deve rilevarsi che la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo; l’esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (Cass., Sez. 6-3, n. 10099 del 26 aprile 2013; Cass., Sez. 2, n. Infine, deve evidenziarsi che, in tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale potere desumere argomenti prova dall’inosservanza dell’ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell’argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente (Cass., Sez. 2, n. 19763 del 17 luglio 2025); elementi di prova concorrente che nella fattispecie la Corte d’appello ha individuato.

La CTU, quindi, è stata disposta non con il fine di ottenere la prova dei fatti costitutivi del credito azionato (già conseguita sulla base della sopra descritta istruttoria), ma, sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione della sua esistenza e delle specifiche attività che erano state attuate nel periodo di riferimento, per effettuare un calcolo del compenso domandato sulla base del tariffario tempo per tempo vigente.

Pertanto, il consulente d’ufficio ha svolto una mera attività di computo, pur se ha dovuto fare ricorso a un criterio di ragionevolezza. Non incide la contestazione concernente il principio di vicinanza della prova, che non ha trovato spazio per la dimostrazione del credito della professionista, ma solo (pag. 12 della sentenza impugnata) rappresentare che la tesi della ricorrente, che sosteneva lo «svolgimento di un’attività di livello e consistenza inferiore a quella presunta dal CTU», avrebbe potuto essere supportata producendo la documentazione contabile di riferimento, che era stata consegnata alla stessa cliente. Il motivo è, di conseguenza, rigettato, considerato che la Corte territoriale ha valutato tutte le prove agli atti, dando rilievo alla condotta processuale della cliente (omessa risposta all’interrogatorio formale e mancato deposito della citata documentazione contabile richiesta dal giudice), alla luce delle testimonianze raccolte e della documentazione comunque disponibile, come la dichiarazione di inizio attività presentata dalla presso l’Agenzia delle Entrate.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Evidenzia che il suo consulente di parte avrebbe depositato in corso di causa delle osservazioni e contesta la metodologia seguita dal CTU, soprattutto l’utilizzo di medie di settore che non avrebbero trovato fondamento nella documentazione agli atti.

3.1. La censura è inammissibile.

Oltre a richiamarsi quanto esposto in precedenza, si osserva che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto a esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021; Cass., Sez. 1, n. 15147 dell’11 maggio 2018; Cass., Sez. 1, n. 23637 del 21 novembre 2016).

Nella specie, la corte territoriale ha preso atto delle osservazioni e delle risposte alle stesse del CTU e ha esposto le ragioni del suo convincimento, in maniera completa, alle pagine da 8 a 10 della sentenza.

La ricorrente, piuttosto, con la sua contestazione chiede, nella sostanza, un inammissibile riesame generale della consulenza d’ufficio, senza specificare, in concreto, di quali elementi e circostanze non si sia tenuto conto nella motivazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in quanto, nel delibare in ordine al suo appello incidentale, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto della documentazione da lei prodotta, dalla quale sarebbe stato ricavabile che la presenza di nei suoi esercizi commerciali sarebbe stata riconducibile a un contratto di affitto verbale. Inoltre, non avrebbe valutato il contenuto di alcune deposizioni.

4.1. La censura è inammissibile.

Come già osservato, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. Pertanto, è insindacabile, in sede di legittimità, il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, anche diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass., Sez. 2, n. 21187 dell’8 agosto 2019; Cass., Sez. 1 n. 13054 del 10 giugno 2014; Cass., Sez. 2, n. Nella specie, si evidenzia che la Corte d’appello di Lecce ha esaminato analiticamente le risultanze istruttorie sul punto (pag. 13 della sentenza impugnata) e ha ritenuto dirimente la circostanza che fosse stato, durante il periodo in esame, dipendente di dato del tutto incompatibile con l’avvenuta stipula fra le parti di un contratto di affitto verbale. Peraltro, la documentazione menzionata dalla ricorrente individua eventualmente come gestore dei locali, qualifica non necessariamente implicante l’esistenza di un contratto di affitto. Inoltre, si osserva che gli elementi riportati nel ricorso, di per sé, nulla dicono in ordine all’assunzione, a opera di di un impegno ad avvalersi della prestazione professionale di e, quindi, non supportano la pretesa della ricorrente di essere manlevata. In particolare, la ricorrente nulla ha allegato in ordine al contenuto del supposto contratto di affitto e all’intenzione di di avvalersi degli effetti della prestazione della professionista, con la quale non risulta avesse un rapporto contrattuale diretto.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché 1362, 1414, 1298, 1299 e 2907 c.c. perché la Corte territoriale, nell’esaminare la sua domanda volta a conseguire la condanna di a restituire la somma di euro 72.303,96, pari alla metà del prezzo di acquisto dell’immobile in proprietà comune, aveva rilevato che la detta non era parte del contratto preliminare concernente l’immobile sito in acquistato per il prezzo di lire 280.000.000 e che la stessa, in base a quanto scritto nel rogito definitivo, aveva pagato il prezzo indicato, pari a euro 65.000,00, ottenendo la relativa quietanza. In particolare, erroneamente il giudice avrebbe considerato necessaria la proposizione di una domanda di accertamento della simulazione del prezzo indicato nel citato definitivo. La ricorrente sostiene, però, che, avuto riguardo al contenuto sostanziale dell’atto di opposizione e dell’appello incidentale, la domanda di accertamento del corrispettivo da lei effettivamente versato sarebbe stata implicita in quella di regresso, volta a conseguire il pagamento della metà di detto corrispettivo, trattandosi di istanza in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi. Neppure sarebbe stata necessaria la partecipazione al giudizio del venditore, non avendo un interesse giuridicamente rilevante a un processo avente a oggetto un diritto di credito non azionato nei suoi confronti.

5.1. La censura non può trovare accoglimento.

Si rammenta che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass., Sez. 5, n. 13439 del 20 maggio 2025; Cass., Sez. 6-1, n. 31546 del 3 dicembre In particolare, l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 34762 del Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base del tenore letterale delle conclusioni della ricorrente, che la sua domanda di pagamento «postula che le parti avessero convenuto un corrispettivo diverso da quello indicato nel contratto definitivo (più esattamente il corrispettivo pattuito nel contratto preliminare) così che per l’accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere proposta domanda per l’accertamento della simulazione relativa del contratto definitivo proprio quanto al corrispettivo pagato. Domanda che non è stata invece formulata» (pag. 14 della sentenza impugnata).

In questo modo, la Corte d’appello di Lecce ha motivato in maniera completa la sua decisione sul punto, per cui la relativa interpretazione della domanda si sottrae a ogni censura.

La ricorrente, allora, consapevole di ciò, arriva a prospettare che la richiesta di accertamento della simulazione fosse implicita nella richiesta di regresso. Però, non solo non afferma in base a quale criterio interpretativo questa diversa lettura degli atti, rispetto a quella eseguita dal giudice del merito (che ha ritenuto di accogliere un’interpretazione letterale del testo), si imporrebbe, ma neanche precisa se questa differente prospettazione fosse stata avanzata con i motivi di appello; sotto questo profilo il motivo è in primo luogo inammissibile, perché formulato in violazione dell’art. 366 co. 1 n. 4 e 6 c.p.c. Infine, nessun elemento la ricorrente allega, in termini consentiti nel giudizio di legittimità, a sostegno della sua affermazione che si sarebbe accordata con lei prima della stipula del contratto definitivo.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonché 1298, 1299 e 2907 c.c. Prospetta che il versamento integrale, a opera della ricorrente, del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile sarebbe stato documentalmente provato con il contratto preliminare di compravendita e la produzione di copia degli assegni, mentre non avrebbe fornito alcun elemento di prova dell’avvenuto rimborso dello stesso. Del tutto irrilevante sarebbe stata la dichiarazione del notaio concernente il versamento del prezzo antecedentemente alla stipula, contenuta nel rogito di compravendita. La Corte d’appello di Lecce, quindi, avrebbe dovuto quantomeno condannare la controricorrente a restituire la metà del prezzo risultante dall’atto pubblico di compravendita.

6.1. La censura non può essere accolta.

Indubbiamente, come evidenzia la ricorrente, vi è giurisprudenza in base alla quale nella richiesta della condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la domanda di condanna al versamento di una somma minore per l’ipotesi che il giudice ritenga la domanda fondata per tale parte, a meno che il richiedente non specifichi che non ha interesse a ottenere meno di quel che ha domandato, con la conseguenza che solo in quest’ultima situazione la pronuncia del giudice del merito di condanna a una somma minore di quella richiesta è viziata da extrapetizione a norma dell’art. 112 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 28660 del 27 dicembre 2013; Cass., Sez. 2, n. 178 del 10 gennaio 1983). Però, nella specie, la Corte territoriale ha valutato il profilo del versamento del prezzo da parte di e ha dato ragione a quest’ultima, dando rilievo, con il giudizio di merito che le era riservato, alla quietanza contenuta nell’atto definitivo di compravendita, concludendo che risultava «che le acquirenti hanno pagato il relativo prezzo, pari ad € 65.000,00» (pag. 14 della sentenza impugnata).

La Corte d’appello di Lecce, pertanto, ha esaminato sotto tutti i punti di vista la domanda di pagamento della metà del prezzo di acquisto del bene, non incorrendo nel vizio di omessa pronuncia denunciato dalla ricorrente, ma rigettando la sua istanza sul presupposto dell’avvenuta dimostrazione del versamento dell’importo de quo a opera di entrambe le acquirenti. Il relativo accertamento in fatto avrebbe potuto essere censurato in questa sede esclusivamente attraverso la proposizione di motivo ex art. 360, co.1, n. 5 c.p.c., ma nessuna delle deduzioni della ricorrente è svolta nel rispetto del relativo paradigma.

7. In conclusione il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi euro 7.600,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2234 c.c.

Tutte le 6 sentenze sull'art. 2234 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *