Sanatoria edilizia e autorizzazione sismica: la doppia conformità è presupposto del titolo (Cons. Stato n. 9890 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona dichiarata sismica l’autorizzazione sismica costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del titolo edilizio, compreso quello in sanatoria. Il requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non si esaurisce nella conformità urbanistica: ove non sia dimostrato il rispetto della disciplina antisismica, l’accertamento di conformità va respinto. Il relativo motivo ostativo è autonomo e sufficiente, sicché il giudice non è tenuto a esaminare le ulteriori ragioni del diniego. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento vincolato, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L’istanza di sanatoria non interrompe né fa decorrere ex novo il termine per l’esecuzione dell’ordine di demolizione, ma ne sospende soltanto l’efficacia.
Il Fatto
I proprietari di un’area e la società che ne aveva la disponibilità impugnavano davanti al TAR Basilicata due provvedimenti comunali: il diniego di un permesso di costruire in sanatoria, relativo a un manufatto adibito a deposito artigianale già oggetto di ordinanza di demolizione, e l’accertamento dell’inottemperanza a quella ordinanza, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, respingeva il primo e accoglieva solo in parte il secondo, limitatamente alla quantificazione della sanzione.
Gli appellanti contestavano sia il diniego di sanatoria, sia il capo relativo all’inottemperanza, sostenendo la decorrenza ex novo del termine per il ripristino a seguito delle istanze di accertamento di conformità e l’illegittimità dell’acquisizione di aree su cui insistevano opere assentite. Il Comune chiedeva la reiezione dell’appello, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva degli originari ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Poiché l’oggetto del giudizio è proprio la legittimità del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, dal quale discenderebbe l’acquisizione al patrimonio comunale, non può negarsi agli appellanti l’interesse a impugnare la sentenza che ha respinto la domanda di annullamento.
Nel merito, la questione decisiva è l’assenza di autorizzazione sismica. Il Collegio precisa che il motivo ostativo del diniego non consiste nell’astratta impossibilità di ottenere un’autorizzazione in sanatoria, ammessa dallo stesso Comune, bensì nella mancata dimostrazione del rispetto della disciplina antisismica. Il diniego afferma che senza doppia conformità sismica la sola conformità urbanistica non basta. Richiamando gli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 e il precedente Cons. Stato, sez. III, n. 4142 del 2021, la Corte ribadisce che l’autorizzazione è presupposto indispensabile del titolo edilizio anche in sanatoria.
Gli appellanti si erano limitati a sostenere che l’abuso non avrebbe inciso sulla staticità dell’edificio: per il Collegio si tratta di una petizione di principio, perché la verifica delle condizioni di sicurezza statica è esattamente l’oggetto e lo scopo dell’autorizzazione. Il richiamo al deposito originario e alla relativa autorizzazione è inoltre errato, essendo l’edificio integralmente abusivo per difformità essenziale, come accertato con efficacia di giudicato. Il motivo è quindi autonomo e sufficiente, con assorbimento delle ulteriori censure.
Infondata anche la doglianza sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Dopo la novella del d.l. n. 76/2020, la caducazione per omesso preavviso di rigetto opera solo per i provvedimenti discrezionali; per quelli vincolati resta applicabile l’art. 21-octies, non potendo la partecipazione orientare diversamente il potere. Nella specie il contenuto vincolato derivava dalla mancanza dell’autorizzazione sismica.
Quanto all’inottemperanza, l’ordinanza di demolizione era stata annullata in sede giurisdizionale solo per il punto relativo agli altri manufatti, restando efficace per il deposito artigianale. L’istanza di accertamento di conformità non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio né interrompe il termine, ma sospende l’efficacia dell’ordine, che riacquista vigore col rigetto. Computati i periodi di sospensione, il termine di 90 giorni era ampiamente spirato. Sull’acquisizione delle aree, la formulazione dell’atto impugnato conferma che l’individuazione esatta è rinviata alla fase esecutiva, previo incarico tecnico.
Nota della Redazione
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