Requisiti di idoneità professionale e divieto di offerte da unico centro decisionale (Cons. Stato n. 7074 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel registro delle imprese, quale requisito di idoneità professionale ex art. 100, terzo comma, cod. contratti pubblici, non esige una coincidenza perfetta tra attività dichiarata e oggetto dell’appalto, ma una coerenza tendenziale, valutata in modo globale e complessivo, funzionale ad accertare l’affidabilità professionale dell’operatore. Tale requisito non può essere impiegato come criterio di selezione della capacità tecnico-professionale, che appartiene agli altri criteri di selezione del primo comma della medesima disposizione. Quanto all’art. 95, primo comma, lett. d), cod. contratti pubblici, l’esclusione per imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale richiede rilevanti indizi univocamente diretti a dimostrare accordi tra i concorrenti; non bastano, a tal fine, il controllo o il collegamento ex art. 2359 cod. civ. né il mero intreccio di soci e amministratori.
Il Fatto
Una impresa sociale appellante impugna la sentenza con cui il TAR Campania ha respinto il ricorso avverso l’aggiudicazione del lotto n. 2 di una procedura aperta per la gestione, in cinque lotti, di nidi e micronidi comunali mediante accordi quadro. La sua offerta si era collocata al secondo posto, preceduta dal raggruppamento aggiudicatario.
L’appellante censura l’ammissione del raggruppamento vincitore sotto tre profili: la carenza del requisito di idoneità professionale in capo a una mandante; la falsità della dichiarazione resa da quest’ultima in ordine al requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare; l’illegittima mancata esclusione per unicità del centro decisionale tra offerte presentate in lotti diversi. Resiste il Comune e l’aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione dell’iscrizione camerale, che opera come filtro di accesso alla gara per i soli concorrenti muniti di professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento. Il collegamento richiesto dal terzo comma dell’art. 100 è di tipo tendenziale: la norma ammette l’iscrizione per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. Ne deriva che la verifica va condotta secondo una valutazione globale delle prestazioni, non atomistica, per non restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti.
Applicando tali criteri, il Collegio conferma che le prestazioni prevalenti del lotto, comprensive di attività educative, ludiche e di cura del bambino, sono riconducibili al settore socio-assistenziale e formativo indicato nell’iscrizione della mandante. Sotto il diverso profilo del requisito speciale di esperienza, la dichiarazione contestata risulta corretta, poiché la mandante non si era attribuita il requisito, bensì aveva escluso di fare affidamento su capacità altrui, coerentemente con la regola del disciplinare che consente il soddisfacimento del requisito da parte del raggruppamento nel suo complesso.
Sul secondo e terzo motivo, la Corte distingue la nuova fattispecie del citato art. 95, lett. d) dalla previgente art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016: il nuovo testo esige rilevanti indizi di accordi tra partecipanti alla medesima gara, mentre il controllo o il collegamento societario rilevano su altro piano, quello del limite al numero di lotti aggiudicabili. Gli indizi allegati, incentrati sull’intreccio di soci e amministratori senza elementi rivelatori di accordi, non superano il vaglio dell’art. 2729 cod. civ. Inoltre gli stessi riguardano operatori di lotti diversi, mentre la causa di esclusione è circoscritta ai partecipanti alla medesima gara, secondo la norma di gara e il disciplinare.
Restano infondati i motivi sui criteri ambientali minimi, poiché il decreto ministeriale invocato disciplina i servizi di pulizia e sanificazione e non la gestione degli asili nido, i cui servizi accessori sono peraltro affidati a soggetti terzi. È infine inammissibile, per difetto di interesse, il motivo sulla determina a contrarre e sull’impegno contabile. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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