Scelta del tracciato dell’elettrodotto e sindacato sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione (Cons. Stato n. 7540 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del tracciato di un’opera pubblica costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’Amministrazione, ma verifica la completezza dell’istruttoria, la correttezza dei presupposti di fatto e la coerenza logica della decisione. L’art. 121 del r.d. n. 1775/1933 impone che l’impianto elettrico risulti il meno pregiudizievole possibile per il fondo servente, ma non attribuisce al proprietario il diritto all’accoglimento del tracciato ritenuto preferibile, né obbliga a scegliere la soluzione di minor sacrificio del singolo fondo a prescindere dalle esigenze complessive dell’opera. Le alternative concretamente prospettate dal proprietario devono essere considerate quando possano incidere sulla scelta localizzativa e la decisione deve fondarsi su un’istruttoria idonea a evidenziare le ragioni del tracciato prescelto. L’assoggettamento a VIA o a verifica di assoggettabilità dipende dalla riconducibilità del progetto alle categorie e soglie degli Allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, non dalla qualificazione formale dell’opera né dalla localizzazione in area protetta. La VAS riguarda piani e programmi, non il singolo progetto. L’eventuale violazione delle garanzie partecipative integra un vizio di legittimità e non la nullità del provvedimento, fuori dalle ipotesi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il proprietario di terreni agricoli situati in via Cassia, in parte ricadenti nel Parco Regionale di Veio, ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale ha autorizzato la realizzazione di due raccordi elettrici interrati a 150 kV, con costituzione di servitù di elettrodotto e occupazione temporanea di alcune sue particelle.
Nel procedimento, svolto mediante conferenza di servizi, il proprietario aveva presentato osservazioni e prospettato più alternative di tracciato. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 22055 del 5 dicembre 2025, condannandolo alle spese. Contro tale decisione è stato proposto appello con cinque motivi, tra cui la mancata valutazione delle alternative, l’omessa VIA/VAS e la violazione delle garanzie partecipative per una particella inserita solo nel provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue il controllo sulle scelte discrezionali, anche a contenuto tecnico, dal controllo di conformità alle prescrizioni normative e procedimentali. Nel primo ambito il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Amministrazione e può censurare solo la scelta manifestamente illogica, irragionevole, contraddittoria o fondata su istruttoria inadeguata.
Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 121 del r.d. n. 1775/1933 e il principio del minor sacrificio possibile del fondo servente. Nel caso concreto l’onere istruttorio risulta assolto: a seguito delle osservazioni, la Città Metropolitana ha chiesto ad Areti uno studio di fattibilità sulle quattro alternative, valutate quanto a lunghezza, interferenze con sottoservizi, condizioni geologiche e costi. Il ricorso a valutazioni tecniche del gestore non vizia l’azione amministrativa se acquisite al procedimento e sottoposte all’autorità procedente. Né il precedente progetto del 2010 vincola il nuovo procedimento, né la mera astratta praticabilità delle tecniche “No Dig” dimostra la concreta percorribilità delle varianti. La motivazione, infine, va valutata alla luce dell’intero procedimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni osservazione.
Sul secondo motivo, la Corte esclude l’assoggettamento a VIA e a verifica di assoggettabilità: la qualificazione come ristrutturazione non è decisiva, ma l’intervento non rientra nelle categorie e soglie degli Allegati III e IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 applicabili ratione temporis, e la localizzazione in area protetta non determina automaticamente la procedura. La VAS è esclusa perché riguarda piani e programmi, non il singolo progetto; l’obbligo di esaminare le alternative opera solo quando la valutazione ambientale sia dovuta.
Sul terzo motivo, le censure al parere dell’Ente Parco sono respinte: non individuano specifiche prescrizioni violate né dimostrano errori manifesti. La demolizione delle linee aeree costituisce un elemento legittimamente considerato. Sul quarto motivo, la Corte ritiene che l’inserimento della particella n. 212 non abbia introdotto una nuova questione sostanziale, poiché le osservazioni avevano investito la localizzazione nel suo complesso; l’eventuale omissione non ha inciso sulla possibilità di far valere le proprie ragioni e integra, al più, un vizio di legittimità, non la nullità. Il quinto motivo sulle spese è respinto. La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è rigettata per difetto di mala fede o colpa grave.
Nota della Redazione
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