Art. 161.

Art. 161.

Nullità della sentenza

La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO VI — DEGLI ATTI PROCESSUALI › CAPO III — Della nullità degli atti