Responsabilità del produttore per fine ciclo rifiuti anche con intermediari autorizzati (TAR Calabria n. 293 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gestione dei rifiuti, il conferimento dei medesimi dal produttore iniziale a un intermediario abilitato esclude la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 188, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, solo se il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi, ovvero abbia comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione. Il produttore è titolare di una posizione di garanzia sul corretto smaltimento e risponde a titolo di colpa per violazione delle regole di cautela imprenditoriale, non per l’altrui illecito. La mera iscrizione al registro provinciale per il recupero non prova la liceità dell’attività svolta, non essendo la comunicazione di inizio attività idonea a tal fine. Le sentenze penali di non doversi procedere per prescrizione e quella di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. non producono effetti di giudicato nel giudizio amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di una centrale di produzione, conferiva i fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue a un opificio sito in provincia di Vibo Valentia, destinatario del recupero. Nel sito, dopo la chiusura dell’impianto e la sopravvenuta procedura fallimentare, veniva accertata la presenza di un ingente ammasso di rifiuti, costituito da fanghi, ceneri e materiali metallici, con concentrazioni di Vanadio e Nichel.

Il Comune, all’esito di un procedimento penale conclusosi con declaratoria di prescrizione, adottava un’ordinanza con cui ingiungeva alla società di rimuovere i rifiuti, qualificandola corresponsabile. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo l’avvenuto conferimento a soggetti autorizzati e l’estraneità ai fatti accertata in sede penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 188, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 e rileva che la causa di esclusione della responsabilità presuppone il possesso del formulario controfirmato e datato dal destinatario entro tre mesi. I contratti prodotti dalla ricorrente coprono solo parzialmente il periodo di riferimento: mancano la copertura per febbraio-giugno 2001, per febbraio 2003-novembre 2004 e per novembre 2005-dicembre 2006. I modelli FIR allegati riguardano soltanto alcuni mesi degli anni 2000 e 2001, e il contratto del 2007, operando retroattivamente, non è idoneo a soddisfare le finalità della norma.

Quanto alle sentenze penali, il TAR distingue la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. da quella di assoluzione: la prima esprime un giudizio prognostico sull’inutilità del dibattimento e non un accertamento di merito. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia non ha prosciolto gli imputati nel merito, ma ha dichiarato l’improcedibilità per prescrizione, con formula che ha prevalso su quella assolutoria. Tali pronunce, richiamando Cass. Sez. Un. n. 17689 del 2011, non esplicano efficacia extrapenale e non vincolano il Comune, che resta titolare del potere di rivalutare autonomamente i fatti.

Sul piano della buona fede, il Collegio osserva che essa rileva come esimente solo in presenza di elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. La documentazione della Provincia di Vibo Valentia, tuttavia, ribadiva che i rifiuti dovevano essere recuperati direttamente, senza messa in riserva, entro ventiquattro ore dal conferimento. Il dato quantitativo giornaliero — oltre trecento tonnellate conferite in un solo giorno a fronte delle circa settantacinque trattabili — dimostra l’impossibilità di un recupero diretto e conferma lo stoccaggio non autorizzato.

Il Collegio esclude quindi la limitazione temporale della responsabilità al solo periodo successivo al settembre 2005, superata dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica che attestano il progressivo aumento dell’abbancamento dal 2000 al 2008. Quanto alla quota del 90%, il Comune l’ha imputata in applicazione del principio “chi inquina paga”, non essendo configurabile alcun vincolo da giudicato. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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