Scatti stipendiali rilevano nel TFS anche per dimissioni a domanda (TAR Calabria n. 436 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il comma 2 della norma non opera alcun rinvio ai requisiti della pensione di anzianità, ma esplicita in termini numerici i soli presupposti anagrafico e contributivo del beneficio. L’art. 4 della legge n. 165/1997 non esclude il beneficio per la cessazione a domanda: la contribuzione ivi prevista opera solo ai fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno non ha efficacia decadenziale, perché è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. In materia di inclusione dei sei scatti nella base imponibile la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, vertendosi in questione connessa al rapporto di pubblico impiego.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 57 anni di età e maturato oltre 38 anni di anzianità contributiva. Ha chiesto all’INPS e al Ministero dell’Interno l’accertamento del diritto a includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e la condanna dell’Ente previdenziale alla rideterminazione dell’indennità già liquidata.
L’INPS ha respinto l’istanza sostenendo che la maggiorazione spetti solo al personale cessato per età, inabilità o decesso, e che il comma 2 richieda comunque il possesso dei requisiti della pensione di anzianità, nel frattempo elevati. Ha inoltre eccepito l’esclusione del beneficio per i collocamenti a domanda in forza dell’art. 4 della legge n. 165/1997, oltre a decadenza e prescrizione. Il Ministero ha eccepito difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia concerne la rideterminazione della base imponibile per il calcolo dell’indennità di buonuscita: questione che attiene direttamente al rapporto di pubblico impiego e solo di riflesso al trattamento pensionistico, con conseguente competenza del giudice amministrativo. Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità è l’Ente previdenziale, e ne dispone l’estromissione.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la pretesa. L’INPS sovrappone due regimi di diverso oggetto: quello dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che determina il trattamento di fine servizio, e quello dei presupposti della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i rispettivi requisiti è venuta meno per sopravvenienze normative e non può fondare una connessione permanente. Il comma 2 non richiama l’istituto della pensione di anzianità, ma indica espressamente i soli requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio.
L’interpretazione dell’Ente contrasta con il criterio letterale dell’art. 12 preleggi. Eventuali difetti di coordinamento vanno corretti in sede legislativa, non con un’interpretazione contraria al tenore delle disposizioni. Il Collegio richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto al beneficio e l’art. 4 della legge n. 165/1997 rileva ai soli fini della base pensionabile.
Non persuade neppure la tesi della decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno: un effetto così incisivo richiederebbe previsione espressa. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Quanto alla prescrizione, il ricorrente ha posto in essere atti interruttivi con la presentazione della domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi legali; spese compensate.
Nota della Redazione
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