Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il collocamento a domanda (TAR Liguria n. 45 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, nel testo novellato dalla legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La disposizione si applica al personale della Guardia di Finanza in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non ha natura decadenziale, ma è funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del TFS.
Il Fatto
Due militari della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda con decorrenza rispettivamente dal 1° settembre 2019 e dal 1° agosto 2018, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ciascuno pari al 2,50% da calcolare sull’ultimo stipendio. Hanno chiesto altresì la condanna dell’INPS alla rideterminazione del TFS.
L’Istituto aveva negato il beneficio sul presupposto dell’inapplicabilità al personale della Guardia di Finanza del comma 2 della disposizione e dell’operatività del limite posto dall’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 per il pensionamento a domanda. I ricorrenti hanno richiamato l’orientamento del Cons. St., sez. III, n. 1231 del 2019 e ulteriori pronunce di primo grado. L’INPS, costituitosi, si è rimesso al Collegio, preannunciando l’adozione di una circolare applicativa da parte dei Ministeri vigilanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dal dato testuale dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, come novellato dalla legge n. 232/1990. La norma attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza alle condizioni di anzianità anagrafica e contributiva ivi previste. Il richiamo all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 rende la disposizione applicabile al personale della Guardia di Finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare.
La verifica in concreto ha confermato il possesso dei requisiti da parte di entrambi i ricorrenti al momento del collocamento a riposo a domanda: per il primo, 56 anni e 11 mesi di età e 42 anni di servizio utile; per il secondo, 56 anni e 3 mesi e 42 anni di servizio utile. La decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno è stata esclusa. Secondo l’orientamento prevalente richiamato — Cons. St., sez. II, n. 3098 del 2023, Cons. St., sez. II, n. 3041 del 2023, C.G.A. Reg. Sic. n. 209 del 2023 e TAR Liguria, sez. I, n. 606 del 2023 — il termine non ha natura perentoria ed è solo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Collegio ha quindi respinto l’argomento fondato sull’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che nell’ipotesi di congedo a domanda subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale. La norma opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del TFS.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio e condanna dell’INPS alla rideterminazione. Sulla maggiore somma spettano gli interessi legali e l’eventuale rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429, comma 3, c.p.c., con esclusione del cumulo tra i due istituti secondo l’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono state compensate per la complessità della materia, con refusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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