Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza d’interesse escludono spese e sanzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 9227 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato del provvedimento impugnato all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. L’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente a causa non imputabile al ricorrente, non configura un’ipotesi di soccombenza; pertanto, non può essere pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Firenze confermava l’ordinanza genetica applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, in relazione al delitto di furto pluriaggravato. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, con specifico riferimento al valore individualizzante degli indumenti indossati dall’autore del reato, al difetto di gravità indiziaria del tracciato dell’utenza in uso all’indagato e alla sua ubicazione nel luogo e nel giorno del furto, nonché all’individuazione fotografica effettuata dal testimone.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia, a seguito del deposito dell’atto di rinuncia sottoscritto dal difensore, procuratore speciale del ricorrente, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’imputato stato scarcerato.
La Corte ha preliminarmente rilevato che gli atti erano pervenuti solo in data 29 ottobre 2025, pur essendo stato il ricorso depositato in data 15 aprile 2019. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12602 del 2016, ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale e il conseguente passaggio in giudicato del provvedimento all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse, cui è conseguita la rinuncia, è evidente conseguenza della tardività nella trasmissione degli atti, non imputabile al ricorrente stesso. Ha richiamato, in tal senso, il principio per cui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non configura un’ipotesi di soccombenza, come già affermato da Sez. 5 n. 30253 del 2025 e dalle Sezioni Unite n. 20 del 1996.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con nulla per le spese processuali e per la Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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