Fideiussore socio e amministratore non è consumatore: legittima la segnalazione in CTC (ABF Collegio di Palermo n. 506 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il fideiussore che garantisca l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale non è consumatore quando il collegamento funzionale con la società garantita — partecipazione non trascurabile al capitale o amministrazione della stessa — riveli che la garanzia è prestata nell’ambito di un’attività professionale o imprenditoriale. In tal caso non opera la qualificazione del c.d. professionista di rimbalzo e non trovano applicazione le tutele previste per il consumatore, compreso il preavviso obbligatorio di segnalazione. La mancata insinuazione al passivo della procedura concorsuale della debitrice principale non pregiudica il diritto di regresso del fideiussore solidale, né rende illegittima la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, poiché la liberazione ex art. 1955 cod. civ. richiede un fatto del creditore che pregiudichi giuridicamente la surrogazione, non una mera inazione.

Il Fatto

Il ricorrente, garante di un contratto di finanziamento concluso da una società con un intermediario, lamenta l’illegittimità della segnalazione negativa effettuata nei suoi confronti nella banca dati CTC. Egli rivestiva, all’epoca, la qualifica di socio al 50%, amministratore e dipendente della società finanziata, poi dichiarata in liquidazione giudiziale.

Secondo il ricorrente l’intermediario, pur informato della procedura concorsuale, non si era insinuato al passivo, pregiudicando il suo diritto di regresso e violando i principi di correttezza e buona fede. L’intermediario eccepisce invece la qualità di non consumatore del garante, la legittimità delle segnalazioni e l’assenza di pregiudizio al regresso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della qualità del ricorrente. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5368 dell’8 giugno 2016 e l’orientamento della Corte di Giustizia (ord. 19/11/2015 causa C-74/15), il Collegio ricorda il principio del c.d. professionista di rimbalzo: spetta al giudicante valutare se il garante abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali con la società garantita.

Dalla visura camerale e dalla visura CERVED emerge che il ricorrente è socio al 50% e presidente del consiglio di amministrazione della società finanziata. Secondo il Collegio, una partecipazione di tale entità consente di ravvisare il collegamento funzionale tra la garanzia e il ruolo di socio, escludendo la qualifica di consumatore. Il richiamo è alla decisione n. 2559/2025 del Collegio di Roma, che in termini analoghi aveva qualificato il fideiussore come soggetto non consumatore.

Il Collegio esamina poi le doglianze sostanziali. Osserva che la prima segnalazione in CTC risale al novembre 2023, per una rata in ritardo, mentre l’apertura della liquidazione giudiziale è del 30 gennaio 2024: la procedura concorsuale è dunque successiva alle segnalazioni, e non regge la tesi di una segnalazione avvenuta prima della tutela del credito in sede concorsuale.

Quanto alla mancata insinuazione al passivo, il Collegio rileva che nel contratto non è pattuito il beneficium excussionis ex art. 1944 cod. civ., con la conseguenza che il fideiussore è obbligato in solido e il creditore può scegliere liberamente il soggetto da escutere. La liberazione del garante ex art. 1955 cod. civ. richiede un fatto del creditore che pregiudichi giuridicamente la surrogazione, non una semplice inazione. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. III n. 30864 del 29/11/2018, Cass. civ. Sez. III n. 4175/2020 e Cass. civ. Sez. III n. 16831 del 17/06/2024, secondo cui l’insinuazione al passivo è condizione per agire contro il fideiussore solo se sia stato pattuito il beneficio di escussione.

Il Collegio conclude che né la qualificazione di consumatore né le doglianze sulla mancata insinuazione al passivo trovano riscontro fattuale o giuridico, e non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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