Ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione va qualificato come opposizione (Cass. pen. Sez. III n. 38448 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che riguardano le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le relative questioni vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. Avverso l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche quando decisa a seguito di udienza camerale, è esperibile l’opposizione davanti allo stesso giudice. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento non va dichiarato inammissibile, ma riqualificato come opposizione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione, con motivi comuni, avverso l’ordinanza del 14.04.2025 con cui il GIP del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di dissequestro di beni immobili indicati nel provvedimento di restituzione emesso dal Pubblico Ministero in luogo delle corrispondenti somme di denaro.
Con motivo comune i ricorsi deducono la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 20 d.lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., contestando la conferma del dissequestro degli immobili relativi a società riconducibili al ricorrente, le cui quote restano in sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione dei ricorsi e la trasmissione al giudice competente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione della corretta qualificazione dell’impugnazione. L’ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell’esecuzione e riguarda le modalità esecutive del sequestro preventivo, materia estranea tanto all’appello quanto al ricorso per cassazione.
Il Collegio richiama il principio secondo cui le questioni attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo vanno proposte in sede di incidente di esecuzione, richiamando Sez. 2, n. 44504 del 03.07.2015. Il giudice dell’esecuzione provvede ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. e dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; avverso il provvedimento adottato, sia de plano sia a seguito di udienza camerale, è esperibile l’opposizione davanti allo stesso giudice, come affermato da Sez. 1, n. 47750 del 18.11.2022.
Poiché il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento non ricorribile, si pone la questione della conversione dell’atto. La Corte aderisce all’indirizzo prevalente secondo cui l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione, e che il ricorso eventualmente proposto, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato.
Tale soluzione si fonda sul principio generale di conservazione degli atti giuridici e sul favor impugnationis, in linea con il prevalente indirizzo di legittimità richiamato (Sez. 1, n. 3063 del 15.09.2023; Sez. 5, n. 503 dell’11.11.2014, dep. 2015; Sez. 6, n. 13445 del 12.02.2014; Sez. 3, n. 48495 del 06.11.2013; Sez. 3, n. 14724 del 20.01.2004). La Corte non segue la diversa prospettazione del Procuratore generale, che aveva ipotizzato la riqualificazione come appello cautelare.
I ricorsi vengono pertanto qualificati come opposizione e gli atti trasmessi al giudice dell’esecuzione, con applicazione dei richiamati principi generali.
Nota della Redazione
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