L’inammissibilità dell’appello rilevata d’ufficio non è grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 21704 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità dell’appello, ancorché rilevata d’ufficio, non costituisce di per sé un’ipotesi di “soccombenza” attenuata né integra, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di lite. La compensazione può essere disposta solo quando le specifiche circostanze del caso, esplicitamente indicate in motivazione, abbiano connotazioni tali da renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dalla norma. È altresì principio consolidato che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità, ove dall’articolazione dello stesso sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, potendo il motivo essere riqualificato dal giudice di legittimità.
Il Fatto
Una titolare di ditta individuale, proprietaria di un fondo che assumeva intercluso a seguito di una procedura espropriativa, conveniva in giudizio il Comune, la cooperativa beneficiaria dell’esproprio e altra società, chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1054 cod. civ. Nel corso del giudizio, la procedura espropriativa si estingueva e i terreni venivano restituiti ai proprietari. Il Tribunale dichiarava allora la cessazione della materia del contendere, condannando l’attrice al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di una sola delle convenute e compensando le altre.
La società rimasta vittoriosa sulle spese proponeva appello, ma la Corte d’Appello di Messina ne dichiarava l’inammissibilità per tardività, compensando integralmente le spese del grado. Avverso tale statuizione sulle spese ricorre per cassazione la soccombente di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione osserva che, sebbene la censura sia formalmente incentrata sulla violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce in realtà anche un vizio di motivazione apparente, sussumibile nel num. 5 della medesima disposizione. L’erronea intitolazione del motivo non osta alla riqualificazione della fattispecie, purché il vizio denunciato sia chiaramente individuabile dalla sua articolazione.
Nel merito, la Corte rileva che, ratione temporis, trova applicazione l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del d.l. n. 32/2014, che richiedeva, per la compensazione, la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”. La sentenza impugnata si discosta dai principi reiteratamente affermati dal giudice di legittimità, secondo cui la pronuncia di inammissibilità dell’appello non può essere equiparata a una situazione di soccombenza attenuata e non integra di per sé un grave ed eccezionale motivo di compensazione.
La Corte territoriale ha inoltre supportato la propria decisione con una motivazione meramente apparente, omettendo di indicare le specifiche ragioni di eccezionalità. La formula generica utilizzata non è idonea a esprimere alcun profilo di gravità, tanto più che la rilevazione d’ufficio della tardività non può assurgere a circostanza eccezionale, dovendo la compensazione essere riservata a ipotesi in cui le peculiarità del caso rendano la situazione assimilabile a quelle contemplate dall’art. 92 cod. proc. civ.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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