La servitù di passaggio carrabile si desume dal titolo se i locali erano adibiti a stalla e rimessa (Cass. civ. Sez. 2 n. 19047 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di passaggio, anche carrabile, può essere costituita per titolo e la sua estensione va desunta dagli atti negoziali, restando irrilevante l’assenza di opere visibili quando i fondi dominanti, al momento della costituzione, erano adibiti a stalla o rimessa. La domanda di accertamento del diritto di parcheggiare veicoli in una zona del cortile comprende, quale antecedente logico-materiale, il diritto di transito carrabile necessario per accedervi, sicché la relativa pretesa non è nuova in appello. Il dispositivo della sentenza d’appello che rigetta le domande indicate in motivazione con rinvio a elenco numerico non determina acquiescenza alle statuizioni di primo grado laddove il riferimento opera esclusivamente alle domande attoree come riepilogate nella parte motiva.
Il Fatto
I proprietari di alcune unità immobiliari e di quote indivise del cortile di un edificio convennero in giudizio gli altri comproprietari e i titolari del solo diritto di passaggio, chiedendo l’accertamento della comproprietà esclusiva di un deposito abusivamente realizzato nell’area comune, la divisione del cortile e la declaratoria di insussistenza di servitù, ad eccezione di quella pedonale di accesso ai locali altrui. I convenuti, in via riconvenzionale, rivendicarono il diritto di occupare con autoveicoli il cortile antistante i propri locali.
Il Tribunale accolse in parte le domande, dichiarando la comproprietà del cortile e del deposito e riconoscendo ai soli convenuti il passaggio pedonale. La Corte d’appello, in riforma parziale, rigettò cinque delle sei domande attoree e riconobbe la sussistenza di una servitù di passaggio carrabile, desunta dai titoli di acquisto. Avverso tale decisione gli attori proposero ricorso per sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti incentrati sull’assunto che la sentenza d’appello avesse ridefinito il thema decidendum o che gli appellanti fossero incorsi in acquiescenza. I motivi sono stati ritenuti infondati perché attribuiscono al decisum un contenuto diverso da quello effettivo: il dispositivo, nel rigettare le domande richiamate con i numeri da 1 a 6, opera un rinvio diretto all’elenco delle domande attoree riportato in motivazione e non alle statuizioni del primo giudice. Ne consegue che le statuizioni non espressamente riformate restano ferme e che nessuna domanda nuova è stata introdotta in appello.
Quanto al quarto e quinto motivo, aventi a oggetto la pretesa novità della domanda di servitù carrabile, la Corte ha osservato che l’originaria domanda riconvenzionale volta a ottenere il diritto di parcheggiare veicoli in una zona del cortile implica necessariamente il diritto di accedervi con gli stessi. Il transito veicolare costituisce minus rispetto alla pretesa di occupazione stabile e, al contempo, suo antecedente logico-materiale, sicché la relativa allegazione non integra una domanda nuova.
Sul sesto motivo, concernente la violazione dell’art. 1061 cod. civ. per il riconoscimento di una servitù carrabile in assenza di opere visibili, il Collegio ha rigettato la censura valorizzando il titolo costitutivo. La Corte d’appello aveva accertato che i locali dei convenuti erano, all’epoca della costituzione, adibiti a stalla e rimessa: la servitù di passaggio non poteva che essere carrabile, dovendosi escludere che l’esercizio pedestre fosse compatibile con la funzione economica dei fondi dominanti. La prova della servitù è stata pertanto ricondotta agli atti di divisione e agli atti di provenienza richiamati dal consulente, senza necessità di ricorrere all’usucapione.
Il settimo motivo, avente a oggetto la compensazione delle spese, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di un motivo condizionato all’accoglimento del ricorso. Rigettato integralmente il ricorso, la Corte ha condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti, con liquidazione separata.
Nota della Redazione
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