Sgravi contributivi per trasferta, onere della prova a carico del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24131 del 28.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruirne, per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso delle spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero. Il riparto dell’onere della prova non si inverte per effetto della contestazione dell’Istituto, ma resta ancorato alla natura derogatoria del beneficio rispetto all’obbligo contributivo ordinario. La distinzione tra l’ipotesi delle trasferte occasionali e quella dei trasfertisti abituali va provata dal datore mediante elementi idonei a riscontrare gli elementi differenziali tra i due regimi. Le censure che contestano la valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
Il Fatto
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società di manutenzione di impianti e ascensori a un avviso di addebito dell’Inps per contributi, sanzioni e diritti di riscossione, in relazione a omissioni contributive accertate con verbale ispettivo.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, su gravame dell’Istituto, ha ritenuto che la società non avesse dimostrato i presupposti per l’applicazione del regime di riduzione contributiva previsto per le trasferte, respingendo la tesi della natura occasionale delle indennità corrisposte. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre che del combinato disposto dell’art. 51 commi 5 e 6 del d.P.R. n. 917/86, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nell’attribuire al datore di lavoro l’onere di provare i presupposti fattuali del beneficio.
La Corte ritiene il motivo infondato e richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui in tema di sgravi contributivi spetta al datore di lavoro dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l’esonero (Cass. n. 18160/18, 13011/17). Nel caso concreto la società non aveva provato i fatti che avrebbero legittimato la riduzione del carico contributivo in riferimento alla prestazione svolta fuori sede.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché tende a una nuova valutazione dei fatti attraverso un diverso apprezzamento del materiale probatorio, profili incensurabili in cassazione se non in ristretti limiti (Cass. n. 11892/2016, 27000/2016).
Anche il terzo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la statuizione della Corte d’appello, secondo cui il datore non aveva provato che le trasferte fossero meramente occasionali e non correlate al fisiologico svolgimento dell’attività fuori sede.
Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili: contestano la mancata valorizzazione degli statini paga e della specifica dei costi, profilo rimesso alla valutazione del giudice del merito, e non indicano dove e quando la documentazione asseritamente decisiva sarebbe stata dedotta. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite.
Nota della Redazione
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