Silenzio della P.A. e assistenza educativa al disabile (TAR Calabria n. 494 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’emanazione di un provvedimento espresso che conclude il procedimento avviato su istanza del privato — quale che ne sia la natura, di accoglimento o di reiezione — soddisfa l’interesse pretensivo azionato con il ricorso avverso il silenzio e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nel rito ex art. 117 cod. proc. amm. il bene della vita azionato afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Il risarcimento del danno da ritardo postula la prova, anche nel quantum, del danno e del nesso causale: l’ingiustizia e la sussistenza del pregiudizio non possono presumersi iuris tantum in relazione meccanica al ritardo o al silenzio, dovendo l’attore allegare gli elementi costitutivi della domanda.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno chiesto al Comune di Lamezia Terme l’attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica specializzata e il rispetto dei fabbisogni orari indicati nel P.E.I. Il G.L.O. aveva accertato il diritto del minore a ricevere l’assistenza per un numero determinato di ore. L’anno scolastico era iniziato il 14 settembre 2023 e, nonostante i solleciti, l’Ente non aveva provveduto.

I genitori hanno quindi adito il TAR Calabria per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Ente a disporre il servizio o, in alternativa, a rispondere con provvedimento espresso, chiedendo altresì il risarcimento del danno quantificato in almeno 5.000 euro. Il Comune si è costituito sostenendo di avere riscontrato l’istanza con una nota successiva, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il petitum. Nelle conclusioni i ricorrenti avevano chiesto la condanna a disporre il servizio ovvero a provvedere con atto espresso, e nelle memorie avevano opposto alla cessazione della materia del contendere l’esigenza di un provvedimento che assegnasse le ore richieste. Il Tribunale ha tuttavia valorizzato la dichiarazione contenuta nell’atto introduttivo, secondo cui non si discuteva del merito della pretesa ma solo del diritto a ricevere una risposta: la domanda non sottendeva dunque l’accertamento della spettanza del bene della vita.

Passando al merito, il TAR ha richiamato il principio per cui l’adozione di un provvedimento espresso, anche di reiezione, determina il soddisfacimento dell’interesse pretensivo e impone la cessazione della materia del contendere (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 15.5.2023, n. 2923). La nota comunale indirizzata alla famiglia, al dirigente scolastico e alla Regione ha indicato le tre ore settimanali garantite tramite la cooperativa appaltatrice, i finanziamenti erogati alla scuola anche su stanziamenti regionali e l’invito ai genitori a richiedere l’incremento delle ore all’Istituzione scolastica, individuata quale soggetto onerato dell’integrazione.

Secondo il Collegio, così operando il Comune ha inequivocabilmente evaso la richiesta, a prescindere dalla satisfattività del riscontro e dalle successive comunicazioni della scuola: la domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere è pertanto improcedibile per cessazione della materia del contendere. La qualificazione della domanda ha esonerato il TAR dal sollevare questione di inammissibilità ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., non potendo il rito sul silenzio tutelare posizioni di diritto soggettivo (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16.7.2020, n. 1337).

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha ritenuta infondata. Ha richiamato l’onere probatorio del privato sul nesso causale e sulla quantificazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 8299/2023; Cons. Stato, Sez. II, n. 106/2022), precisando che il danno non si presume in relazione automatica al silenzio. I ricorrenti si sono limitati ad affermazioni apodittiche, senza elementi utili a dedurre in concreto la privazione del beneficio né la reale sussistenza di danni non patrimoniali, anche in termini presuntivi. Il richiamo a un precedente del Tribunale è stato escluso per difetto di piena sovrapponibilità, essendovi in quel caso assoluta carenza di erogazione. Le spese sono state poste a carico del Comune per la tardività del riscontro, con compensazione della metà e liquidazione di 1.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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