Sanzione disciplinare e restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 484 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di condanna ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è rimesso in discussione in sede disciplinare, ma la sua rilevanza ai fini del rapporto d’impiego esige una valutazione autonoma dell’Amministrazione, che soppesi gli elementi istruttori favorevoli all’incolpato nella scelta della sanzione. La sanzione disciplinare deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che la derubricazione della destituzione in sospensione dal servizio, motivata sui riconoscimenti e sull’assenza di precedenti, non è sindacabile per eccesso di potere. In tema di restitutio in integrum, ai sensi dell’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 3/1957, resta escluso dalla reintegrazione economica il periodo corrispondente alla pena detentiva inflitta, anche se non scontata, perché in tale arco l’interruzione del sinallagma non è riconducibile all’Amministrazione.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato veniva sospeso cautelarmente dal servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981, perché destinatario di una misura interdittiva emessa dal G.I.P. in relazione a ipotesi di falsità ideologica e di frode in processo penale. Revocata la misura, veniva riammesso in servizio.
Il processo penale si definiva con condanna per il solo art. 479 cod. pen., dopo l’annullamento senza rinvio della pronuncia relativa all’art. 375 cod. pen. e la rideterminazione della pena in mesi sei e giorni venti di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione. Concluso il giudizio, l’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare, che si chiudeva con la sospensione dal servizio per un mese. Il dipendente impugnava il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR, dolendosi del difetto di istruttoria e motivazione, della sproporzione della sanzione e del diniego della restitutio in integrum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Il primo argomento riguarda il preteso deficit istruttorio: la relazione del funzionario dà conto delle giustificazioni dell’incolpato, dei rapporti informativi, delle onorificenze e dell’assenza di precedenti; il Consiglio ha poi operato una ponderazione complessiva, escludendo la destituzione in favore di una sanzione sospensiva.
Quanto alla dedotta mancata considerazione dell’assoluzione parziale, il TAR rileva che la delibera richiama espressamente l’efficacia del giudicato penale. L’annullamento per il reato di depistaggio riposava sul difetto di dolo specifico; ciò nonostante, il fine di consolidare il compendio probatorio resta indicativo di una condotta non conforme al ruolo rivestito.
Il Collegio esamina poi la composizione del Consiglio Provinciale di Disciplina: l’art. 16, comma 8, d.P.R. n. 737/1981 affida ai sindacati la designazione dei membri. L’eventuale inosservanza della rotazione è censurabile solo dalle organizzazioni pretermesse, con inammissibilità per difetto di legittimazione; nel merito, manca alcun nesso tra la rotazione e la genuinità del giudizio. I vizi formali del verbale sono smentiti dagli atti, mentre la mancanza di protocollo è mera irregolarità.
Sui termini, la Corte richiama il Consiglio di Stato n. 8067 del 2025 e la Sez. III n. 1359 del 2015: i centottanta e i novanta giorni si cumulano in un termine complessivo di duecentosettanta giorni, nella specie rispettato. Infine, sul piano economico, richiamando il TAR Veneto n. 1259 del 2022, il Collegio conferma che la pena di mesi sei e giorni venti supera il periodo di sospensione cautelare, escludendo la restitutio in integrum. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 375 c.p. – Frode in processo penale e depistaggio
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 653 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale