Cartella esattoriale per prelievi latte, preclusioni e prescrizione del credito AGEA (Cons. Stato n. 4939 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che costituisce mera notificazione del titolo esecutivo e del precetto è impugnabile per vizi degli atti presupposti soltanto se questi ultimi non siano stati previamente notificati, dovendosi altrimenti far valere le relative censure nei confronti dell’atto a monte, autonomamente impugnabile e, se non contestato, divenuto irretrattabile. Tale preclusione, desunta dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esprime un principio generale applicabile anche al giudice amministrativo nelle procedure esecutive di riscossione mediante ruolo. Il credito per prelievi latte è soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale, non essendo applicabile il termine breve dell’art. 3 del Regolamento CE 2988/95. Il contrasto del provvedimento con il diritto dell’Unione configura annullabilità e non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto europeo la norma interna attributiva del potere. La notifica da casella PEC non censita nei registri pubblici non determina l’inesistenza dell’atto, se il dominio o il mittente siano riconoscibili e il destinatario abbia avuto piena conoscenza.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione su ruolo di AGEA, per una somma superiore a 238.000 euro a titolo di prelievi latte e interessi per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, oltre oneri di riscossione. Il ricorrente ha dedotto la nullità della notifica per l’utilizzo di un indirizzo PEC non censito, la illegittimità comunitaria della cartella e del ruolo, la decadenza ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la prescrizione del credito, la duplicazione del ruolo, l’errata quantificazione del debito e il difetto di motivazione.

Il TAR Veneto, con sentenza n. 1948 del 2022, ha respinto il ricorso, ritenendo non fondate le censure sui vizi propri degli atti e inammissibili quelle sull’illegittimità derivata del titolo. L’appellante ha contestato l’individuazione dell’atto presupposto, sostenendo che il titolo andrebbe ravvisato nelle comunicazioni inviate ai primi acquirenti nel 1999 e non nell’intimazione AGEA del 2018.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello e redige la decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a., richiamando i propri precedenti conformi. Il nucleo della decisione è la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto: l’intimazione AGEA del 2 ottobre 2018, adottata ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.l. n. 5 del 2009, conteneva il dettaglio delle imputazioni e la tabella dei tassi, ed è stata ritualmente notificata. Le contestazioni sul merito degli atti prodromici, divenuti irretrattabili anche per effetto della declaratoria di perenzione dell’appello avverso la sentenza del TAR, non sono più proponibili in questa sede.

Sono pertanto inammissibili le censure di illegittimità comunitaria: la violazione del diritto dell’Unione integra una ipotesi di annullabilità per violazione di legge, non di nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 codifica in numero chiuso le cause di nullità. Nella specie il contrasto unionale ha riguardato non la norma attributiva del potere, ma i criteri di esercizio dello stesso.

Quanto alla prescrizione, il Collegio conferma il termine decennale per il capitale e quello quinquennale per gli interessi, richiamando l’orientamento della Sezione. Il termine non è decorso: la pendenza del giudizio ha impedito il suo decorrere, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., applicabile anche quando l’iniziativa sia assunta dal debitore in forma impugnatoria. Il comma 3 dell’art. 2945 c.c. non opera quando l’estinzione del processo dipenda dall’inerzia del ricorrente che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo. Rileva inoltre la sospensione per l’emergenza pandemica e il vincolo di solidarietà tra acquirente e produttore.

È infondata la censura sulla decadenza: il credito per prelievo latte non ha natura tributaria e i termini dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA. La doglianza sulla duplicazione del ruolo è superata dalla distinzione tra iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e riscossione coattiva. La cartella è congruamente motivata mediante il richiamo dell’atto presupposto, e l’erroneo riferimento al protocollo dell’intimazione integra una mera irregolarità priva di portata viziante. La notifica da PEC non censita non è inesistente, operando la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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