Carenza di interesse al ricorso dopo la revoca della custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 13903 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari custodiali, il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché, nelle more del giudizio di legittimità, la misura sia stata sostituita con altra meno afflittiva, avendo il ricorrente già conseguito il risultato processuale perseguito. Per ritenere sussistente l’interesse alla decisione in funzione di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare il concreto pregiudizio derivante dal mancato conseguimento della pronuncia, formulata personalmente dall’interessato. L’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, cagionata da causa non imputabile al ricorrente, non integra un’ipotesi di soccombenza e non comporta condanna alle spese processuali né al versamento della sanzione in favore della Cassa per le ammende.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, rigettava l’appello proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva negato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 274 cod. proc. pen., lamentando in particolare l’omessa verifica degli elementi specificamente indicati dalla Corte di legittimità come decisivi nel precedente giudizio di rinvio.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione Penale ha preliminarmente richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui l’interesse all’impugnazione avverso un provvedimento cautelare divenuto inefficace o revocato deve essere specificamente dedotto e motivato dall’interessato, soprattutto ove finalizzato al futuro riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che nelle more del giudizio di legittimità il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, aderendo all’istanza presentata dal difensore. Tale circostanza ha determinato il conseguimento, da parte del ricorrente, del medesimo risultato processuale che egli intendeva ottenere con l’impugnazione, facendo così venir meno l’interesse concreto ed attuale a una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato.

La Corte ha inoltre precisato che il venir meno dell’interesse alla decisione, derivando da un dato cronologico dei provvedimenti susseguitisi in materia di libertà personale, non è imputabile al ricorrente. Ne consegue che l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura un’ipotesi di soccombenza, con la conseguente esclusione di qualsiasi condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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