Sequestro penale non esime dalla demolizione: onere di chiedere il dissequestro (TAR Campania n. 1143 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a sequestro penale di una costruzione abusiva non integra un impedimento assoluto all’ottemperanza dell’ingiunzione a demolire e non è ostativa all’adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il destinatario dell’ordine demolitorio ha l’onere di domandare motivatamente all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile, secondo la procedura di cui all’art. 85 disp. att. c.p.p., al fine di provvedere alla demolizione ed evitare la sanzione dell’acquisizione. Una richiesta di restituzione fondata unicamente sull’assenza di confisca nella sentenza di condanna, e non finalizzata alla demolizione, non è idonea a rendere illegittimo il provvedimento acquisitivo, non risultando una condotta attiva adeguata alla rimozione delle conseguenze dell’illecito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio, la trascrizione nei registri immobiliari e l’immissione in possesso di un immobile e dei manufatti già oggetto di una precedente ingiunzione di demolizione. L’ordine demolitorio era stato a suo tempo impugnato e la relativa impugnazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato.
L’acquisizione veniva adottata per l’omessa demolizione delle opere abusive. I ricorrenti deducevano un unico motivo, sostenendo che l’inottemperanza non fosse loro addebitabile perché le opere erano sottoposte a sequestro penale e la richiesta di dissequestro era stata respinta dal Tribunale, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale. Richiamavano l’orientamento secondo cui il provvedimento demolitorio su bene sequestrato sarebbe nullo per difetto di possibilità giuridica dell’oggetto, ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Il Collegio non ignora l’orientamento invocato dai ricorrenti sugli effetti del sequestro penale rispetto al provvedimento di acquisizione, ma lo qualifica espressamente come minoritario e ritiene di non aderirvi. Prevalente, e più convincente, è la lettura opposta.
Secondo tale indirizzo, per evitare l’acquisizione occorre una richiesta espressa di dissequestro finalizzata alla demolizione. In mancanza, la pendenza del sequestro non è ostativa all’adozione del provvedimento acquisitivo. La Corte richiama il principio per cui il sequestro preventivo non esime il destinatario dell’ingiunzione dall’ottemperanza: il dissequestro può essere chiesto in sede penale al solo fine di provvedere alla demolizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti. Grava sul responsabile dell’abuso l’onere di domandare motivatamente il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. c.p.p., ponendo in essere una condotta attiva rientrante nella ordinaria diligenza.
A sostegno il Collegio cita Cons. Stato Sez. II n. 6950 del 02.08.2024, Cons. Stato Sez. VII n. 1310 del 09.02.2024, TAR Sardegna Sez. I n. 10 del 15.01.2024 e Cons. Stato Sez. VI n. 10033 del 22.11.2023.
Passando al caso concreto, i ricorrenti assumevano di aver chiesto il dissequestro. Dall’esame dell’istanza depositata, tuttavia, il Tribunale rileva che la richiesta non era finalizzata alla demolizione, ma unicamente giustificata dall’assenza di confisca nella sentenza di condanna e dalla conseguente restituzione all’avente diritto ai sensi dell’art. 323 c.p.p. Tale istanza non è pertanto idonea a rendere illegittimo il provvedimento di acquisizione.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 85 c.p.p. – Intervento volontario del responsabile civile
- Art. 323 c.p.p. – Perdita di efficacia del sequestro preventivo