Rettifiche di graduatoria concorsuale e carenza di interesse per atti consequenziali (TAR Lazio n. 10567 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le rettifiche di una graduatoria concorsuale, che non costituiscono rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione ma semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento dinanzi all’evidenza di errori materiali o alla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali, sono atti consequenziali e dal contenuto dovuto. La concreta lesione dell’interesse del candidato è riconducibile direttamente alla pubblicazione della graduatoria originaria e non è reiterata dalle successive rettifiche. Ne consegue che, ove la lesione sia originaria, non sussiste un onere di impugnazione delle rettifiche e il ricorso avverso queste ultime è inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’eventuale accoglimento dell’impugnazione avverso la graduatoria originaria travolgerebbe automaticamente gli atti consequenziali, mentre il rigetto ne determinerebbe il consolidamento.
Il Fatto
La controversia trae origine dalla selezione pubblica, bandita nel 2010, per l’assunzione di dirigenti di seconda fascia presso l’Agenzia delle Entrate. A seguito dell’annullamento giurisdizionale della graduatoria e del prodromico verbale della Commissione, l’Amministrazione aveva nominato una nuova Commissione che, con verbale del 4 ottobre 2023, aveva individuato nuovi criteri per la fissazione dei valori di punteggio dei titoli. In esito al riesame, con atto dell’11 gennaio 2024 era stata approvata la nuova graduatoria, nella quale il ricorrente, già vincitore nella precedente, era stato collocato in posizione non utile, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale.
Il candidato aveva impugnato la graduatoria dinanzi al TAR, che aveva respinto il ricorso con sentenza del 18 novembre 2024. Nelle more della proposizione dell’appello, l’Amministrazione aveva adottato due provvedimenti di rettifica della graduatoria, impugnati con nuovo ricorso, e un terzo provvedimento di rettifica, impugnato con motivi aggiunti, tutti fondati sulla medesima censura già sollevata nel giudizio definito con la sentenza di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la lesione dell’interesse del ricorrente era riconducibile direttamente alla pubblicazione della graduatoria originaria, non essendo reiterata dalle successive rettifiche. Tali atti, infatti, non costituivano un rinnovato esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, ma un semplice adempimento degli obblighi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, imposto dall’evidenza di errori materiali da correggere o dalla necessità di esecuzione di pronunce giudiziali.
La Corte ha quindi rilevato che nessuna utilità sarebbe derivata al ricorrente dall’accoglimento del ricorso avverso le rettifiche. In caso di accoglimento dell’appello pendente avverso la sentenza di rigetto relativa alla graduatoria originaria, l’annullamento di quest’ultima avrebbe avuto effetto caducante nei confronti delle rettifiche, atti consequenziali e dal contenuto dovuto, che sarebbero state automaticamente travolte. In caso di rigetto, invece, le rettifiche si sarebbero consolidate, non potendo essere ulteriormente contestate per un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza era già stata dichiarata.
Pertanto, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, atteso il carattere meramente processuale della pronuncia e la funzione cautelativa del ricorso volto a preservare la posizione del candidato in attesa della definizione del giudizio di appello.
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Nota della Redazione
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