Spese di lite nel giudizio di ottemperanza ridotte sotto i minimi tabellari (Cons. Stato n. 8913 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza i parametri di liquidazione dei compensi forensi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, non costituiscono più soglie inderogabili, essendo venuto meno il vincolo legale dei minimi tariffari. Essi operano come criteri di orientamento della liquidazione, individuando la misura economica standard della prestazione. Il giudice che intenda discostarsi in misura apprezzabile dai valori tabellari deve indicare i criteri seguiti, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude compensi simbolici e non consoni al decoro professionale. La sindacabilità in appello del capo sulle spese è limitata ai casi di modifica della decisione principale o di manifesta abnormità.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Toscana con ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per quattro annualità, per un valore complessivo di € 2.000. Il TAR ha accolto il ricorso e, sulle spese, ha condannato l’Amministrazione a rifondere € 800, oltre oneri, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

L’appellante ha impugnato proprio il capo sulle spese, deducendo la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014: la liquidazione sarebbe stata operata in misura inferiore ai minimi tabellari applicabili, con richiesta di € 4.427, oltre accessori.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando la propria giurisprudenza (Sez. VII nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025) e i principi consolidati in materia. Il giudice di prime cure dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi.

Venuto meno il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari per effetto dell’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 valgono come criteri orientativi. Solo in caso di scostamento apprezzabile il giudice deve esplicitare i criteri adottati. Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione e compenso, ma la riduzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche.

La Corte esamina il caso concreto e valorizza una serie di elementi: il valore effettivo della controversia, pari a € 2.000 e non indeterminabile come sostenuto dall’appellante; l’assenza di attività cautelare e istruttoria, con computabilità delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale; la durata inferiore a sei mesi; la mancata costituzione dell’Amministrazione; il carattere seriale del contenzioso e il non elevato livello di complessità, in ragione dei numerosi precedenti analoghi.

I parametri minimi dello scaglione tra € 1.101 e € 5.200 condurrebbero a € 1.189. La Corte ritiene legittima un’ulteriore riduzione fino a € 800, in considerazione del livello di complessità piuttosto contenuto e di un margine di riduzione non cospicuo, con ciò confermando la correttezza della quantificazione operata dal primo giudice. La somma, rapportata al petitum, non risulta né simbolica né lesiva del decoro professionale. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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