Sopravvenuta carenza di interesse sul sostegno scolastico e spese all’amministrazione inottemperante (TAR Campania n. 1720 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso con cui i genitori di un minore con handicap grave chiedono l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico in misura corrispondente all’intero orario settimanale diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’anno scolastico cui si riferisce l’impugnazione si è concluso. Resta fermo il rigetto dell’azione di accertamento del diritto al sostegno integrale per gli anni scolastici successivi, perché il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna dell’amministrazione scolastica alle spese: la soccombenza virtuale e la mancata esecuzione dei provvedimenti cautelari giustificano la liquidazione in suo danno, con attribuzione al difensore antistatario.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con handicap grave, impugnavano gli atti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato al figlio sole 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 30 ore indicate nel verbale del GLHO e sostenute dalla diagnosi funzionale della neuropsichiatria infantile.
Nel corso del giudizio la Sezione accoglieva più volte la domanda cautelare, ordinando all’istituto e all’ufficio scolastico regionale di assegnare l’insegnante di sostegno per l’intero orario e, in caso di ulteriore inottemperanza, nominando commissario ad acta il Prefetto di Napoli. L’amministrazione non si costituiva e non eseguiva. All’udienza pubblica del 19.02.2025 i ricorrenti depositavano memoria, rappresentando la mancata assegnazione delle 30 ore per l’anno scolastico 2023/2024 e concludendo per la sopravvenuta carenza di interesse, con vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato nella memoria conclusiva e verifica che l’anno scolastico cui il ricorso si riferiva, 2023-2024, si è ormai concluso. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse: la pretesa cautelare e di merito relativa a quell’anno ha perso la sua utilità.
Il giudice non si limita alla sola declaratoria. Respinge, nei sensi della motivazione, l’azione volta all’accertamento del diritto del minore al sostegno scolastico per l’intero orario settimanale anche per gli anni successivi. Il fondamento è l’indirizzo costantemente seguito dalla Sezione: sussiste l’impossibilità per il Tribunale di pronunciare circa poteri amministrativi non ancora esercitati. La richiesta di una pronuncia preventiva e permanente sull’entità del sostegno esorbita quindi dal perimetro del sindacato giurisdizionale.
La regolazione delle spese non segue l’esito formale. Il Collegio valorizza la soccombenza virtuale dell’amministrazione scolastica, unitamente alla denunziata mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare e di quella resa sull’istanza di esecuzione. L’inerzia reiterata, accompagnata dalla mancata costituzione in giudizio, giustifica la condanna alle spese per la fase di merito, liquidate in dispositivo.
Sul piano processuale il provvedimento conferma un assetto consolidato: quando la prestazione scolastica è riferita a un anno ormai trascorso, il ricorso diventa improcedibile, ma il comportamento omissivo dell’amministrazione resta sanzionato sul piano delle spese, con funzione di deterrenza rispetto all’inottemperanza dei provvedimenti cautelari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.