Bancarotta semplice: danno grave commisurato ai beni distratti (Cass. pen. Sez. VII n. 28102 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, l’entità del danno provocato dalla bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e non richiede una particolare e approfondita motivazione, trattandosi di un accertamento oggettivo legato alla mera entità economica dei beni distratti. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. resta esclusa quando il giudice di merito dia conto di un rilevante accumulo di debiti e della conseguente erosione del patrimonio sociale. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale, confermava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di bancarotta semplice. I giudici di appello escludevano l’aumento per la continuazione, riconoscevano le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata e riducevano la pena inflitta in primo grado.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi: omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ritenuta responsabilità per omessa tenuta delle scritture contabili nonostante l’affidamento a professionisti, verifica del nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto, sussistenza della colpa, riconoscimento dell’aggravante del danno di particolare gravità ed eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando singolarmente i motivi e rilevandone la complessiva inconsistenza. Quanto al primo motivo, relativo all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che dalla sentenza impugnata emerge l’accumulo di debiti e la conseguente totale erosione del patrimonio sociale: elementi dai quali la corte territoriale ha coerentemente escluso l’applicabilità dell’istituto invocato.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo — concernenti la responsabilità per omessa tenuta delle scritture contabili, il nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto e la sussistenza della colpa — sono stati ritenuti generici per indeterminatezza. Essi, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicavano gli elementi posti a base delle censure, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Il quinto motivo, sulla ritenuta aggravante del danno di particolare gravità, è stato giudicato manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. V, n. 49642 del 2000 — in tema di reati fallimentari l’entità del danno va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e non richiede una particolare e approfondita motivazione, trattandosi di un accertamento di natura oggettiva.

Il sesto motivo, sull’eccessività del trattamento sanzionatorio e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze, è stato dichiarato esso pure manifestamente infondato. La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso concreto l’onere argomentativo risultava adeguatamente assolto. Da qui la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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