Specializzandi medici: prescrizione dal 1999 e remunerazione dal 1983 (Cass. civ. Sez. III n. 10566 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999, poiché da quel momento gli aventi diritto hanno la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento. Le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva non ostano al decorso della prescrizione, non richiedendo l’interruzione iniziative giurisdizionali. La remunerazione adeguata spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
Il Fatto
Alcuni medici convennero in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri, chiedendo il riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata per il corso di specializzazione frequentato e, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 aprile 2021, confermò la decisione.
I giudici di merito avevano ritenuto che il termine decennale di prescrizione decorresse dall’entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370/1999 e che per i medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 31 dicembre 1982 non spettasse alcun risarcimento. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2946 cod. civ., sostenendo che la prescrizione sarebbe iniziata solo nel 2007, perdurando fino a quella data l’inadempimento statale. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata nel senso che il termine decorre dal 27 ottobre 1999.
La Corte richiama l’indirizzo formatosi a partire dalle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 30649 del 2018, secondo cui, dopo la parziale attuazione realizzata con il d.lgs. n. 257/1991, la lacuna fu colmata solo in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Da ciò la ragionevole certezza della cristallizzazione della lesione e l’impossibilità di ulteriori atti di adempimento.
Gli argomenti sulla presunta incertezza non giustificano un ripensamento. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza del danno, poiché l’interruzione della prescrizione può essere stragiudiziale; la più ampia durata decennale rende irrilevante la qualificazione dell’azione esperibile; quanto alla legittimazione passiva, essa spetta allo Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nessun rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è pertanto necessario, non emergendo contrasto con il principio di effettività tutelato dal diritto unionale.
Con il secondo motivo, riferito a una ricorrente che aveva iniziato la specializzazione prima del 1° gennaio 1983, la Corte accoglie il ricorso. Richiamate le pronunce della Corte di Giustizia del 2018 e del 2022, e il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, la remunerazione adeguata va riconosciuta anche agli iscritti in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
La sentenza è quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti il cui motivo è stato disatteso.
Nota della Redazione
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