Diffida comunale non impugnabile se ricognitiva di obblighi preesistenti (TAR Lazio n. 101 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione comunale intima al proprietario di provvedere alla messa in sicurezza di un immobile, assegnando un termine per l’ottemperanza, non è atto immediatamente lesivo ove si limiti a richiamare obblighi di manutenzione già gravanti sul destinatario in forza di precetti normativi previgenti. Tali atti hanno natura ricognitiva di obblighi assunti come preesistenti e non novativa degli stessi. Essi non vincolano la successiva azione amministrativa e non sono pertanto soggetti a onere di impugnazione immediata. La sola indicazione di un termine non muta la natura endoprocedimentale dell’atto, che resta privo di attitudine lesiva attuale.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale su un figlio minore, acquistavano nel giugno 2022 per il minore un immobile comprensivo di una cantina sotterranea estesa in parte sotto la sede stradale soprastante. Nell’inverno successivo il locale era interessato da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla strada. Diffidato il Comune a porre rimedio, e formatosi il giudizio civile ex art. 696 cod. proc. civ., il consulente nominato indicava quale soluzione la parziale chiusura della cantina con impasti cementizi.
Il Comune, fatto proprio tale esito, con nota del 16 novembre 2023 diffidava i ricorrenti a eseguire entro trenta giorni gli interventi di messa in sicurezza e a far redigere perizia giurata attestante il cessato pericolo. Ricevuta la relazione tecnica di parte e la nota del 22 dicembre 2023, i ricorrenti impugnavano la diffida davanti al giudice amministrativo, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria e la genericità delle prescrizioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, non contrastata sul punto dalla parte ricorrente. Con l’atto impugnato l’amministrazione si è limitata a ribadire ai proprietari gli obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza gravanti sugli stessi in forza di una pluralità di precetti normativi previgenti, tra cui l’art. 2053 cod. civ., che impone al privato di curare la manutenzione del proprio immobile in modo da non arrecare danno a terzi.
Si tratta, chiarisce il Collegio, di una tipologia di atti che hanno lo scopo di portare a conoscenza del destinatario i profili di carenza o illegittimità riscontrati nella sua condotta, assegnando un termine per colmarli. Tali atti non sono immediatamente lesivi e non comportano un onere di impugnazione immediata.
Essi non hanno carattere novativo dell’obbligo cui il destinatario è tenuto in forza di un titolo preesistente. Il loro effetto consiste nel far decorrere un termine dilatorio per l’adozione di provvedimenti sfavorevoli nei confronti dei soggetti rimasti inosservanti. Le diffide in senso stretto, proprio per il loro carattere ricognitivo e per il fatto di non vincolare la successiva azione amministrativa, non sono quindi immediatamente lesive, a differenza dei successivi provvedimenti sfavorevoli.
Né a conclusioni diverse conduce la previsione di un termine per ottemperare: la mera indicazione di un termine puntuale non è sufficiente a mutare la natura endoprocedimentale e non lesiva dell’atto, come chiarito da T.A.R. Lazio, sez. IV, n. 9018/2024 e dai precedenti ivi richiamati.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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