Spese di lite e minimi tariffari inderogabili nella liquidazione giudiziale (Cons. Stato n. 4548 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella liquidazione delle spese processuali il giudice esercita un potere discrezionale, ma non può scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dai parametri forensi, riducibili in ogni caso non oltre il 50 per cento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018. L’inderogabilità dei minimi tariffari impedisce l’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale. La serialità e la ridotta complessità del contenzioso giustificano la riduzione entro il limite legale, non la sua violazione. La motivazione del primo giudice non è apodittica quando dia conto dei profili di semplicità e di ripetitività della causa, ma la quantificazione deve comunque rispettare le soglie minime.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, con sentenza n. 229/2022, l’accoglimento del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione per l’attribuzione della carta elettronica con accredito dell’importo di € 1.500,00 destinato ad attività formative. Il TAR Liguria, con sentenza n. 1246/2025 emessa in esecuzione di quel giudicato, accoglieva la domanda ma liquidava le spese di lite in soli € 500,00, valorizzando la serialità della controversia.

La parte appellante censura tale liquidazione per violazione dei parametri, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di € 1.189,00 oltre IVA e CPA a titolo di spese del primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), del D.M. n. 37/2018 ha riscritto l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, imponendo al giudice di tenere conto dei valori medi tabellari, aumentabili fino al 50 per cento e diminuibili non oltre il 50 per cento. La quantificazione del compenso resta espressione di potere discrezionale, ma con il limite di non attribuire somme simboliche.

Sul punto la Corte richiama Cass. civ. Sez. II n. 34842/2023 e Cass. n. 11788 del 2023: in mancanza di convenzione tra le parti, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi parametrici, poiché i minimi hanno carattere inderogabile. Il principio è confermato da Cass. n. 9815 del 2023, Cass. n. 1421 del 2021 e Cass. n. 9690 del 2021.

Il Collegio valorizza poi il D.M. n. 147/2022, che ha eliminato l’espressione “di regola” e unificato la percentuale di riduzione, e il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 2017, che aveva individuato nelle soglie minime lo strumento per superare l’incertezza applicativa e limitare la discrezionalità del giudicante. La stessa Sezione Consultiva aveva escluso il contrasto con la sentenza CGUE n. 427 del 2017.

La liquidazione del TAR risulta pertanto non corretta, perché inferiore ai valori tariffari dello scaglione da € 1.101 a € 5.200, dovendosi applicare la riduzione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 147/2022. Il Collegio precisa però che la motivazione del primo giudice non è apodittica, trattandosi di contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale. In parziale accoglimento dell’appello, le spese del primo grado sono rideterminate in € 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono integralmente compensate, salvo il diritto alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.

Nota della Redazione

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