Spese processuali non simboliche e minimi tariffari nel giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 469 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite dei valori tabellari minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 e dal D.M. n. 147/2022. La liquidazione che si collochi sotto le soglie parametriche, al netto della riduzione consentita, è illegittima, perché rende inadeguata la remunerazione della prestazione professionale. Il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, opera anche nel contenzioso seriale e di ridotta complessità. Il giudice non è perciò tenuto a motivare analiticamente la liquidazione, ma solo quando si discosti dalla regola della soccombenza.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di un importo a ristoro di una non corretta ricostruzione della carriera. Il primo giudice ha accolto il ricorso, liquidando le spese di lite in 600,00 euro, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, ritenendola inferiore ai parametri tariffari minimi. Il Ministero si è costituito solo formalmente e la causa è stata trattenuta in decisione sugli scritti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricorda preliminarmente che il giudice amministrativo deve motivare sulla liquidazione delle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza. La quantificazione resta espressione di discrezionalità, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme simboliche, lesive del decoro professionale.

Richiamando il parere della sezione consultiva, la Corte sottolinea che le modifiche ai parametri erano dirette a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime percentuali di riduzione al di sotto delle quali non è possibile andare. L’obiettivo dell’inderogabilità dei minimi tariffari non contrasta con la giurisprudenza europea richiamata.

Su queste basi, la liquidazione operata dal primo giudice è ritenuta non corretta, perché si pone al di sotto dei valori tariffari per lo scaglione di riferimento, pur tenendo conto della riduzione prevista dalla normativa secondaria. La Corte precisa però che la motivazione del primo giudice non è apodittica: il contenzioso era oggettivamente privo di profili di complessità e seriale.

In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata in parte, determinando in 800,00 euro l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono liquidate in 300,00 euro, tenuto conto che il valore della controversia in secondo grado è limitato alle sole spese del primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *