Responsabilità ambientale del procuratore speciale non automatica (Cons. Stato n. 4242 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la responsabilità gravante sulla persona giuridica non si estende automaticamente alle persone fisiche che in essa hanno svolto funzioni decisorie, amministratori o procuratori speciali. Il rapporto di immedesimazione organica impone di individuare il destinatario degli obblighi di messa in sicurezza nell’ente, salvo che la persona fisica abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa, in contrasto con gli interessi della società, o abbia contribuito con un comportamento anomalo ad aggravare o a non prevenire il rischio di inquinamento. Affinché si configuri una responsabilità concorrente occorre un autonomo e rigoroso accertamento della condotta personalmente riferibile al singolo, del contributo causale e dell’elemento soggettivo, quanto meno sotto il profilo della colpa. È illegittimo, per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, il provvedimento che ascriva la responsabilità ambientale in ragione della sola carica rivestita e della conoscibilità del contesto, senza indicare specifiche condotte attive od omissive.

Il Fatto

La Provincia di Vicenza, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha individuato una pluralità di soggetti quali responsabili della potenziale contaminazione di un sito produttivo, tra cui le società avvicendatesi nella gestione dello stabilimento, le controllanti e alcune persone fisiche. Tra queste ultime figurava il ricorrente, che aveva rivestito l’incarico di procuratore speciale e responsabile ambiente e sicurezza in determinati periodi.

Il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile il paradigma dell’art. 2050 cod. civ. e ponendo a carico del ricorrente la prova liberatoria di avere adempiuto ai propri doveri. L’appellante ha contestato l’automatismo tra responsabilità della società e quella delle persone fisiche, il difetto di istruttoria e l’ineseguibilità della diffida, richiamando la specialità della disciplina ambientale rispetto alle norme codicistiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, e dichiara assorbite le ulteriori censure. Muove dalla continuità con il principio affermato dalla Sez. IV n. 1882 del 2025, secondo cui non è ammessa un’estensione automatica dei doveri ambientali gravanti sulla persona giuridica alle persone fisiche che in essa hanno operato, salvo che queste abbiano agito in contrasto con gli interessi dell’ente o abbiano aggiunto un sovrappiù di efficienza causale.

Il fondamento sistematico viene individuato negli artt. 2462, 2476 e 2395 cod. civ. e nell’art. 192, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006. La separazione patrimoniale propria della società di capitali non consente di imputare agli amministratori o ai procuratori le obbligazioni dell’ente in forza del solo rapporto organico: occorre l’allegazione e la prova di un quid pluris rispetto alla titolarità della carica.

Da ciò deriva che il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza va individuato in via primaria nell’ente, mentre la responsabilità concorrente della persona fisica richiede un accertamento triplice: la condotta personalmente riferibile, il contributo causale nella determinazione o nell’aggravamento dell’evento e l’elemento soggettivo, quanto meno a titolo di colpa.

Nel caso concreto il provvedimento provinciale ha ascritto la responsabilità al ricorrente per il solo fatto di avere rivestito la carica, senza indicare specifiche condotte attive od omissive idonee a integrare un autonomo contributo causale, limitandosi a richiamare in astratto i poteri connessi all’incarico. La motivazione è pertanto generica e configura una mera responsabilità da posizione. Non possono valorizzarsi, in senso contrario, le deduzioni difensive dell’amministrazione, poiché la motivazione dell’atto non è integrabile postumamente in giudizio. Il Collegio esclude inoltre la configurabilità di un abuso della personalità giuridica.

La Corte aggiunge che la gestione dello stabilimento in un certo periodo non consente di imputare automaticamente la contaminazione al gestore, in presenza di una realtà produttiva sviluppatasi in circa sessant’anni, con impianti e modalità produttive diversi. L’amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria orientata all’accertamento del nesso causale. Ne deriva l’annullamento del provvedimento in parte qua.

Respinge invece la domanda di accertamento dell’obbligo di identificare tempestivamente tutti i responsabili, per difetto di interesse, e la domanda risarcitoria in quanto manifestamente infondata. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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