Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 1993 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato, sia stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’emissione da parte dell’amministrazione di un ordine di pagamento non integra esatto adempimento, se al provvedimento non segue il pagamento delle somme liquidate. L’accoglimento comporta l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta, con spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 222/24 del 26.03.2024 del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.315,19, oltre accessori ex art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Caltagirone il 23 dicembre 2024. L’amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma e ha depositato il decreto dirigenziale n. 1002 dell’8.8.2024, recante l’ordine di pagamento delle somme dovute. Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato che il pagamento non era ancora intervenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare le condizioni di procedibilità del rito di ottemperanza. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza è passata in giudicato, che è stata notificata ai sensi del novellato art. 475 c.p.c. e che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Le formalità procedurali risultano pertanto osservate.

Il Tribunale ha quindi verificato il profilo sostanziale dell’inadempimento. Le statuizioni della sentenza ottemperanda non sono state eseguite e l’amministrazione, pur costituita, non ha dedotto alcuna contraria circostanza né contestato il punto. L’ordine di pagamento depositato non è stato considerato sufficiente: il provvedimento amministrativo di imputazione della spesa resta un atto prodromico rispetto all’esatto adempimento, che si realizza con la materiale corresponsione delle somme.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se antecedente. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente della medesima Direzione e con ulteriore termine di sessanta giorni.

La nomina è stata disposta senza diritto al compenso, anche per prevenire ulteriori esborsi suscettibili di integrare ipotesi di danno erariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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