Inammissibile il ricorso sulla conduzione dell’esame testimoniale e sulla rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 226 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in sede di legittimità. Assume rilevanza soltanto se abbia determinato una compressione del contraddittorio per irrituale svolgimento dell’esame e del controesame, a condizione che la questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell’atto. L’indebita compressione del diritto al controesame non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca. È inammissibile, infine, il motivo che solleciti una rivalutazione delle prove o una difforme lettura delle emergenze processuali, non consentita al giudice di legittimità.
Il Fatto
La difesa del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Bari ha confermato la condanna. Il ricorso si articola in più motivi: la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per violazione delle regole di svolgimento dell’esame testimoniale; il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale quanto alla valutazione delle prove, all’apprezzamento della credibilità della persona offesa e alla sussistenza dell’aggravante dell’arma.
La questione arriva davanti alla Corte di Cassazione perché il ricorrente chiede di rivedere il giudizio di merito, sia sul piano delle regole processuali dell’escussione, sia su quello della ricostruzione probatoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 603 e 499, comma 6, cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte lo ritiene formulato in termini non consentiti in sede di legittimità: la generica doglianza sulle modalità di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio non è deducibile in impugnazione.
Essa può assumere rilevanza solo se abbia determinato una limitazione del contraddittorio per effetto dell’irrituale compressione dello svolgimento dell’esame e del controesame di una prova testimoniale, a condizione che la questione sia stata eccepita dalla parte interessata immediatamente dopo il compimento dell’atto. Nel caso esaminato tale circostanza non è nemmeno allegata dal ricorrente.
La Corte richiama i propri precedenti: Sez. III n. 10085 del 21.11.2019; Sez. III n. 14245 del 17.03.2021, in cui si è chiarito che l’indebita compressione del diritto al controesame non determina l’inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell’art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca; Sez. VI n. 52903 del 07.11.2016.
La censura è, peraltro, finalizzata a sollecitare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali, invece correttamente valorizzate dai giudici del merito.
Il secondo e il terzo motivo propongono censure estranee al perimetro dei vizi deducibili in questa sede, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori. I giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze, hanno ravvisato concordemente gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto né adottare nuovi parametri di ricostruzione, neppure se indicati come più plausibili (cfr. Sez. VI n. 5465 del 04.11.2020; Sez. VI n. 47204 del 07.10.2015; Sez. I n. 42369 del 16.11.2006; Sez. VI n. 22256 del 26.04.2006).
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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