Sospensione prescrizione ex legge Orlando per reati post 2017 (Cass. pen. Sez. 7 n. 2782 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla successiva legislazione. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 trova applicazione la disciplina posta a sistema dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. L’aumento del termine di prescrizione per effetto della recidiva, di cui all’art. 161, ultimo comma, cod. pen., non opera quando la recidiva sia stata esclusa dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna al pagamento della pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di minaccia grave. Il Tribunale aveva escluso la recidiva, ma la difesa lamentava la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, commesso in data 8 agosto 2017, nonché un vizio di motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Il termine ordinario di prescrizione per il reato è di sei anni, elevato a sette anni e sei mesi in caso di interruzione. Poiché la recidiva era stata esclusa in primo grado, non poteva trovare applicazione l’aumento del termine previsto dall’art. 161, ultimo comma, cod. pen. In assenza di sospensioni, il termine sarebbe scaduto l’8 febbraio 2025, prima della sentenza d’appello.

Tuttavia, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, ossia dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Tale disciplina non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 né dalla legge n. 134 del 2021, che regola invece i reati commessi successivamente.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata emessa il 12 ottobre 2018. Dal termine per il deposito della motivazione, fissato al 10 gennaio 2019, sono decorsi oltre un anno e sei mesi fino alla decisione della Corte d’appello del 17 giugno 2025. Per tale arco temporale il decorso della prescrizione è rimasto sospeso, con la conseguenza che il termine di prescrizione andrà a scadere l’8 agosto 2026.

Il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile, poiché diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi di prova riservata al giudice di merito. La Corte ha chiarito che la valutazione della credibilità della persona offesa, non costituita parte civile, costituisce una questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 161 c.p.

Tutte le 271 sentenze sull'art. 161 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *