Termine decadenziale per il rimborso dei tributi agli alluvionati del Piemonte (Cass. civ. Sez. V n. 27082 del 17.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni tributarie in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, la disciplina speciale di cui all’art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003, come prorogata dall’art. 3-quater del d.l. n. 300/2006, convertito dalla legge n. 17/2007, configura il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande quale termine decadenziale, perentorio e di ordine pubblico. Esso si applica tanto alle istanze di regolarizzazione mediante pagamento del 10 per cento del dovuto quanto alle domande di rimborso del 90 per cento delle somme già versate. La pretesa restitutoria proposta oltre tale termine è definitivamente preclusa e trova applicazione la disciplina speciale di decadenza, restando escluso il ricorso al regime dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ.

Il Fatto

Una società ha versato, negli anni dal 1994 al 1997, tributi locali (ICI, ICIAP e TARSU/TIA) al Comune di Alessandria. A seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, ha ritenuto di aver corrisposto importi eccedenti rispetto al regime agevolato previsto dalla normativa speciale, che aveva esteso anche agli alluvionati piemontesi i benefici già riconosciuti ai terremotati della Sicilia orientale, e ha chiesto la restituzione del 90 per cento di quanto versato.

Con istanze del 2010 la società ha domandato il rimborso per gli anni d’imposta 1994-1997. Il Comune ha respinto le richieste eccependo la decadenza per superamento del termine del 31 luglio 2007 e l’insussistenza dei presupposti sostanziali. La CTP di Alessandria ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al rimborso. La CTR del Piemonte ha confermato la decisione, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito oggettivo e applicando il termine ordinario di prescrizione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, che censura la mancata applicazione della disciplina decadenziale speciale. Il Collegio richiama il testo dell’art. 3-quater del d.l. n. 300/2006, che differisce al 31 luglio 2007 il termine di presentazione delle domande, e dell’art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003, che estende agli alluvionati del 1994 le disposizioni dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002.

Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza, che già aveva qualificato il termine del 31 luglio 2007 come termine decadenziale di ordine pubblico, perentorio e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità (Cass. n. 20740 del 2018; Cass. n. 30565/2024). Nessuna incidenza hanno le disposizioni dell’art. 1, commi da 771 a 774, della legge n. 205/2017, che non modificano la normativa precedente né la interpretano autenticamente.

Il Collegio ribadisce che non è ammessa differenziazione tra chi non ha ancora adempiuto e chi ha già versato (Cass. n. 12603 del 2016): la locuzione “regolarizzare la posizione” include tanto l’esborso non ancora effettuato quanto quello già avvenuto, senza che rilevi se la definizione avvenga mediante pagamento del 10 per cento o rimborso del 90 per cento, purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza. La disciplina speciale dei rimborsi (Cass. n. 3832 del 2012; Cass. n. 20641 del 2007) esclude quindi l’applicazione del regime prescrizionale dell’indebito oggettivo.

Con l’accoglimento del primo motivo, il secondo e il terzo motivo restano assorbiti: la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigetta l’originario ricorso della contribuente, essendo la domanda di rimborso tardiva. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2033 c.c.

Tutte le 771 sentenze sull'art. 2033 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *