Test situazionali e discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice (Cons. Stato n. 5260 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, per le prove scritte a risposta multipla in materie giuridiche, quando il quesito richiama espressamente una fonte normativa, la risposta esatta è quella conforme al diritto positivo richiamato, senza margini di ambiguità. I test situazionali mirano a valutare le competenze trasversali del candidato e implicano un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice. La neutralizzazione o rivalutazione di un quesito è ammessa solo ove la formulazione o la risposta prescelta presentino i denunciati vizi di manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a una procedura concorsuale bandita nel 2024 per il reclutamento di personale non dirigenziale. All’esito della prova scritta veniva dichiarata non idonea, avendo conseguito il punteggio di 20,875/30, inferiore alla soglia minima di 21/30 fissata dal bando.

Impugnava quindi gli esiti davanti al TAR Lazio, contestando la valutazione dei quesiti nn. 25, 34 e 39. Il TAR respingeva le eccezioni preliminari di irricevibilità e di difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rigettava tutte le censure. La candidata proponeva appello, evidenziando che la neutralizzazione di un solo quesito le avrebbe consentito il superamento della prova.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ragione più liquida, richiamando Ad. plen. n. 5 del 2015: può prescindersi dall’esame delle eccezioni di rito in ragione dell’infondatezza del gravame nel merito.

Quanto al quesito n. 25, la Corte ritiene immune da vizi la formulazione della domanda. Il quesito richiamava espressamente il Regolamento (UE) 2021/1057 e la risposta indicata dall’amministrazione trovava puntuale riscontro nell’art. 4, par. 2, lett. b) del medesimo regolamento. La risposta selezionata dall’appellante non era invece riconducibile al paradigma normativo specificamente richiamato. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, per le prove a quiz in materie giuridiche, quando il quesito è introdotto da formule come “a norma di” o “dispone l’articolo”, la risposta esatta non può che essere quella conforme al diritto positivo (Cons. Stato, Sez. III, ord. nn. 3761 e 3763 del 2024). La Commissione, in sede di autotutela, aveva peraltro confermato all’unanimità la correttezza del quesito.

Quanto ai quesiti situazionali nn. 34 e 39, la Corte ricorda che essi sono finalizzati ad accertare le competenze trasversali e le capacità relazionali del candidato, mediante la valutazione della risposta più adeguata al contesto prospettato. In tale ambito la commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5242 del 2024). Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9487 del 2023; n. 3259 del 2023).

Nel caso concreto, le risposte valorizzate dalla Commissione risultano coerenti con il criterio della proattività assunto quale parametro valutativo. La risposta al quesito n. 34 denota una condotta orientata alla gestione positiva dell’errore e alla valorizzazione dell’esperienza; quella al quesito n. 39 esprime un atteggiamento attivo di accompagnamento del cambiamento organizzativo. Le valutazioni dell’amministrazione non appaiono arbitrarie né manifestamente illogiche, mancando i presupposti per il sindacato sostitutivo. Il TAR ha correttamente richiamato l’orientamento espresso da TAR Lazio, Sez. IV-ter, nn. 4507 e 4511 del 2025. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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