Usucapione del fondo comune: il possesso esclusivo non si presume se il possessore non è coerede (Cass. civ. Sez. 2 n. 16156 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coerede che possiede il bene comune può usucapire la quota degli altri partecipanti alla comunione senza necessità di interversione, ma è tenuto a esercitare il possesso in modo esclusivo, ossia inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, non essendo sufficiente l’astensione degli altri comproprietari dall’uso della cosa. Tale onere probatorio, correlato alla presunzione di compossesso che opera tra i partecipanti alla comunione, presuppone che il possessore abbia effettivamente la qualità di coerede o di comproprietario. Qualora tale qualità sia esclusa da un accertamento coperto da giudicato interno, l’applicazione del predetto principio integra un errore di sussunzione che invalida la valutazione del materiale probatorio, imponendo il rinnovo dell’indagine sul possesso ad usucapionem secondo criteri diversi.
Il Fatto
Alcuni soggetti hanno convenuto in giudizio gli eredi dell’originario proprietario di un compendio immobiliare, chiedendo l’accertamento dell’acquisto per usucapione dei beni, che assumevano di aver posseduto in modo pieno, continuo e ininterrotto per oltre vent’anni. I convenuti hanno resistito, proponendo domande riconvenzionali di rivendica della proprietà esclusiva di parte dei beni.
Il Tribunale di Lamezia Terme ha rigettato la domanda principale e accolto le riconvenzionali, ordinando il rilascio dei beni. La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione, ritenendo che gli attori, in quanto coeredi del comune dante causa, non avessero dato prova di un possesso idoneo a mutare il titolo di comproprietà in proprietà esclusiva, essendo le attività di coltivazione dei fondi agricoli in sé insufficienti. Avverso tale sentenza gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che non erano mai stati eredi dell’originario proprietario, circostanza coperta da giudicato, e che pertanto l’intera motivazione era fondata su un erroneo presupposto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, in quanto connessi. Ha premesso che l’orientamento consolidato, richiamato anche dalla sentenza impugnata, considera il comproprietario che possiede il bene comune legittimato a usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione, ma solo a condizione che estenda il suo possesso in termini di esclusività, con modalità inconciliabili con la possibilità di godimento altrui, come ribadito da Cass. n. 6452/2025 e Cass. n. 24781/2017. La presunzione di compossesso che ne deriva opera, però, esclusivamente tra i partecipanti alla comunione.
La Corte ha rilevato l’errore della Corte territoriale nell’applicare tale principio alla fattispecie, poiché gli odierni ricorrenti non erano eredi dell’originario proprietario. Tale circostanza risultava coperta dal giudicato interno formatosi in esito al giudizio di divisione ereditaria, che aveva individuato gli eredi esclusivamente in altri soggetti, e non era mai stata contestata. L’impostazione adottata dal giudice d’appello, imperniata sulla qualità di coeredi degli attori, era pertanto erronea e la censura non poteva ritenersi non decisiva.
In particolare, la Corte ha escluso che la circostanza della gestione del compendio da parte di un amministratore nominato dal tribunale nel corso del giudizio di divisione potesse supplire al vizio, trattandosi di un elemento mai scrutinato dalla Corte d’appello, che aveva valutato le prove solo alla luce del criterio del possesso ad excludendum nei confronti dei coeredi, criterio privo di rilievo senza la premessa della comproprietà dei beni in capo agli istanti.
La Corte ha concluso che l’intero ragionamento sul materiale probatorio, costituente il cuore della motivazione, dovesse essere rinnovato in una diversa ottica valutativa. Ha pertanto accolto il ricorso in relazione ai primi due motivi, dichiarando assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per il riesame della vicenda e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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