Divisione ereditaria con quote disuguali: assegnazione diretta senza sorteggio e limiti del vizio di extrapetizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 7096 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divisione ereditaria, il criterio dell’estrazione a sorte per l’assegnazione delle quote, previsto dall’art. 729 cod. civ., si applica esclusivamente quando i condividenti siano titolari di quote uguali. Qualora le quote siano disuguali, è legittima l’attribuzione diretta delle porzioni ai condividenti, senza necessità di procedere al sorteggio. Tale criterio, comunque, ha carattere tendenziale e non assoluto, essendo derogabile dal giudice sulla base di valutazioni discrezionali non sindacabili in sede di legittimità se non per difetto di motivazione. L’attribuzione diretta delle quote non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, poiché la formazione delle porzioni e la loro distribuzione sono aspetti di una medesima operazione. Il vizio di extrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., è configurabile solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato, e non quando decide sulla domanda attribuendo o negando il bene della vita richiesto.
Il Fatto
Una sorella conveniva in giudizio i propri fratelli e altri soggetti per ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie della madre, con conseguente scioglimento della comunione ereditaria. Un fratello proponeva domanda riconvenzionale di riduzione per lesione della propria quota di legittima. Il Tribunale, all’esito di una CTU, sottoponeva alle parti un progetto di divisione che raccoglieva l’approvazione di tutti, ad eccezione dell’attrice. Il giudice di primo grado accoglieva le domande di riduzione e, in presenza di contestazioni, scioglieva la comunione secondo il progetto di divisione. La Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello dell’attrice, che proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati. La doglianza relativa alla presunta violazione delle norme sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale è stata dichiarata inammissibile, in quanto il vizio di nullità della sentenza avrebbe dovuto essere fatto valere con specifico motivo di appello, convertendosi in motivo di impugnazione.
Quanto alla censura per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha chiarito che il vizio di ultra o extrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello si era pronunciata sulle domande di riduzione e scioglimento della comunione, decidendo con sentenza sulle contestazioni svolte, senza eccedere i limiti della domanda.
Con riferimento al metodo di attribuzione delle quote, la Corte ha escluso che fosse necessario procedere all’estrazione a sorte, poiché le quote da dividere erano disuguali. Il principio della vincolatività del sorteggio, valido per le quote uguali, è stato ulteriormente temperato, affermando che esso ha carattere tendenziale ed è derogabile in base a valutazioni discrezionali, non sindacabili in sede di legittimità se non per difetto di motivazione. Inoltre, l’attribuzione diretta delle quote non richiede il passaggio in giudicato della sentenza di divisione, in quanto la formazione delle parti e la loro distribuzione sono aspetti di una medesima operazione.
Il quarto motivo, concernente la compensazione delle spese di lite, è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva considerato la reciproca soccombenza delle parti e l’atteggiamento processuale ingiustificato dell’appellante, la cui opposizione al progetto di divisione aveva dato causa alla prosecuzione della lite.
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Nota della Redazione
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