Godimento esclusivo del bene ereditario e indennità di occupazione (Cass. civ. Sez. II n. 24054 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il coerede che, dopo la morte del de cuius, utilizza e amministra individualmente un bene ereditario è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto. L’indennità di occupazione può essere domandata dal comproprietario nei confronti di chiunque comprima il suo diritto, indipendentemente dalla qualifica di comproprietario o coerede del soggetto che detiene il bene. La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si risolva in una generica richiesta di riesame delle risultanze istruttorie e i fatti invocati siano privi del carattere della decisività.
Il Fatto
La controricorrente ha agito dinanzi al Tribunale di Tivoli nei confronti dei ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da opere edilizie abusive realizzate sull’immobile, l’indennità di occupazione senza titolo e l’autorizzazione ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante ai sensi dell’art. 524 c.c. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello, condannando uno dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per gli abusi accertati e due dei ricorrenti al pagamento di un’indennità mensile di occupazione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistiti con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato una CTU del 1990 e una relazione tecnica del 1992, dalle quali emergerebbe che le opere abusive erano state commissionate o comunque conosciute e approvate dalla dante causa. La censura è inammissibile e comunque infondata. I ricorrenti chiedono, nella sostanza, un non consentito generico riesame delle risultanze istruttorie. La CTU espletata nel giudizio di primo grado è stata valutata dalla corte territoriale, che ha fondato il proprio convincimento sulle relative conclusioni. I fatti invocati sono privi del carattere della decisività: la realizzazione del forno esterno è stata accertata negli anni ’90, il che rende improbabile la coincidenza con l’opera oggetto della CTU del 1990, mentre la concessione di ipoteca e la relazione tecnica del 1992 non dimostrano che la dante causa avesse commissionato gli interventi abusivi al momento della loro realizzazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe posto a base della condanna all’indennità di occupazione prove mai dedotte, in particolare l’inesistenza di una richiesta di pari godimento da parte della controricorrente. La censura è infondata. La sentenza impugnata afferma che vi era stata una richiesta di pari godimento non contestata. Tale conclusione non è stata specificamente criticata in ogni suo aspetto. Trova pertanto applicazione il principio secondo cui il coerede che utilizza individualmente un bene ereditario è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1102 c.c., rilevando che l’indennità avrebbe potuto essere invocata solo nei confronti di altro comproprietario e non nei confronti di chi non fosse coerede. La censura è infondata. Dalla sentenza impugnata risulta che la condanna è stata pronunciata nei confronti di chi aveva il godimento esclusivo dell’immobile. Il riferimento all’art. 1102 c.c. serve soltanto a chiarire la qualità di comproprietaria della controricorrente. Una volta accertata tale qualità, ella aveva diritto di agire nei confronti di chiunque comprimesse il suo diritto, restando irrilevante la qualifica di comproprietario o meno del soggetto che deteneva il bene.
Con il quarto motivo i ricorrenti censurano il regolamento delle spese di lite, sostenendo che due di essi erano estranei alle domande ancora oggetto di causa e che la compensazione sarebbe stata ingiusta. La censura è infondata. Tali ricorrenti, benché estranei alle domande residue, hanno continuato a contestare tutte le pretese della controricorrente, comprese quelle accolte. In base al principio di causalità poteva quindi essere disposta la compensazione delle spese di lite. Il ricorso è integralmente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
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