Offerta tecnica e piano formativo vanno interpretati sistematicamente, nessuna esclusione automatica (Cons. Stato n. 4266 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica e il piano formativo allegato costituiscono un insieme unitario da interpretare secondo i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. cod. civ., dovendosi privilegiare la lettura sistematica e non atomistica degli atti di gara. L’omessa ripetizione, nel piano formativo, di contenuti già enunciati in modo inequivoco nell’offerta tecnica non integra alcuna difformità dalla lex specialis e non legittima l’esclusione. Qualora l’offerta contempli espressamente la formazione richiesta dal capitolato, la mancata riproduzione nel documento allegato non ne prova la carenza. Le tematiche formative riconducibili a quelle espressamente previste dal capitolato vanno intese, nel dubbio, secondo il principio di conservazione degli effetti di cui all’art. 1367 cod. civ. e in ossequio al favor partecipationis e al principio del risultato.
Il Fatto
Il Comune di Brescia indice una gara per l’affidamento del lotto 1 del servizio di ausiliariato a supporto dei servizi educativi comunali per l’infanzia, per il triennio 2025-2028. L’aggiudicazione viene disposta in favore di una cooperativa sociale, seconda classificata un’altra cooperativa, che impugna l’esito.
Il TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia, accoglie in parte il primo motivo aggiunto e annulla l’aggiudicazione, ravvisando una lacuna del piano formativo rispetto alla gestione della relazione con i bambini con disabilità e alla deontologia professionale, con conseguente incertezza sull’offerta. Respinge le domande di subentro e risarcimento e condanna le soccombenti in solido alle spese. Propongono appello il Comune e l’aggiudicataria; la ricorrente originaria resiste e propone appello incidentale. I ricorsi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto un profilo di ammissibilità. La statuizione di annullamento non è passata in giudicato: entrambi gli appellanti l’hanno impugnata in modo chiaro, aggredendo anche il passaggio motivazionale sull’incertezza dell’offerta. Il Collegio distingue la statuizione dalle argomentazioni che la sostengono, precisando che solo una ratio decidendi autonoma e da sola sufficiente, non confutata, può consolidarsi.
Il primo motivo dell’appello del Comune, volto a travolgere i motivi aggiunti per l’inammissibilità del ricorso introduttivo, è infondato. I motivi aggiunti, tempestivamente notificati e contenutisticamente autonomi, possono essere convertiti in ricorso autonomo in applicazione dei principi di sanatoria, sorretti dalla procura originaria. La notifica ai difensori anziché alle parti integra una nullità e non un’inesistenza, sanata dalla costituzione in giudizio, in linea con l’orientamento di legittimità richiamato (Cass. n. 605 del 2022).
Nel merito, il Collegio accoglie il secondo motivo dei due appelli principali. L’art. 22, comma 3, del capitolato impone una formazione aggiuntiva su tematiche specifiche. L’offerta tecnica dell’aggiudicataria contempla espressamente la formazione sulle dinamiche dei bambini con disabilità. Il TAR ha desunto una contraddizione inesistente dall’omessa ripetizione, nel piano formativo, di contenuti già enunciati. Il piano formativo non esclude quei contenuti: semplicemente non li riproduce. L’obbligo assunto nell’offerta integra gli allegati in virtù dell’art. 1363 cod. civ., che impone un’interpretazione sistematica (Cons. Stato n. 8155 del 2025; Cass. n. 5239 del 2004). L’offerta prevale sul piano, documento provvisorio e indicativo ai sensi dell’art. 22.5 del capitolato.
Quanto alla deontologia professionale, la tematica è riconducibile a quelle più ampie dei ruoli e delle responsabilità delle figure coinvolte. Le offerte prive di espliciti elementi di difformità vanno interpretate come conformi al capitolato, secondo il principio di conservazione degli effetti (art. 1367 cod. civ.) e il favor partecipationis (Cons. Stato n. 1857 del 2025). Ai sensi dell’art. 1369 cod. civ., le espressioni ambigue vanno intese nel senso più conveniente alla natura del contratto.
L’appello incidentale è rigettato. Il motivo sull’omessa riformulazione della graduatoria non dimostra il collegamento tra la conoscenza dell’offerta tecnica e l’interesse alla doglianza sull’offerta economica. Le censure sulle ore “ad accesso libero” contrastano con gli artt. 1362, 1366 e 1367 cod. civ.. Le contestazioni sulle valutazioni tecniche della commissione non evidenziano profili di illogicità o irragionevolezza. In parziale riforma, il Consiglio rigetta tutti i motivi aggiunti e compensa integralmente le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto
- Art. 1369 c.c. – Espressioni con più sensi