Inottemperanza al giudicato sulla Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 452 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che condanni l’amministrazione a un obbligo di pagamento in favore del docente di ruolo a titolo di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’accertamento dell’inottemperanza non richiede che l’amministrazione abbia tenuto un comportamento attivo di rifiuto, essendo sufficiente il dato oggettivo dell’inesecuzione del comando giudiziale decorso il termine. In tale evenienza il giudice amministrativo, accertato il mancato adempimento, dispone la nomina del commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione, assegnando un termine per l’adempimento e senza che sia dovuto alcun compenso quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. La refusione delle spese segue il principio di soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per la formazione dei docenti per un importo complessivo di mille euro, relativo agli anni scolastici in contestazione, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, non impugnata nei termini, era passata in giudicato. L’amministrazione provvedeva alla sola liquidazione delle spese legali, lasciando invece ineseguita la statuizione sul capitale. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto la domanda, rilevando che l’amministrazione aveva provveduto soltanto in parte all’esecuzione della sentenza, avendo liquidato le spese legali ma non l’importo dovuto a titolo di capitale. La circostanza che la difesa erariale avesse dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento non è stata ritenuta sufficiente, mancando indicazioni utili per una tempestiva soluzione bonaria della controversia.
Il collegio ha pertanto accertato l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, configurandosi il requisito oggettivo dell’inesecuzione della statuizione patrimoniale. Non essendo stato eseguito l’adempimento, è stata disposta la nomina del commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio.
Al commissario è stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per dare esecuzione al giudicato. Nessun compenso è stato liquidato per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già operante all’interno dell’amministrazione debitrice.
Infine, il tribunale ha condannato l’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi cinquecento euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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