Trasferimento titolo delistato tramite TDT e chiusura deposito con onere cooperazione intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1687 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente alla chiusura del deposito titoli e del conto corrente non può ritenersi leso dall’intermediario deposita­rio quando il trasferimento di un titolo oggetto di delisting non sia tecnicamente eseguibile tramite il servizio TDT e richieda la cooperazione dell’intermediario ricevente, soggetto terzo non convenuto nel procedimento. L’intermediario resistente è tenuto a un onere di diligenza e di attivazione concreta, che si sostanzia nell’avvio delle verifiche tecniche e nella proposta di soluzioni alternative, anche mediante trasferimento del titolo a un trust. Ove tale onere risulti assolto, il mancato trasferimento non giustifica l’accoglimento della domanda di rimborso delle spese di tenuta del rapporto. Le domande nuove introdotte con le memorie di replica sono inammissibili, potendo le repliche contenere solo una specificazione delle deduzioni già svolte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva richiesto, tramite una banca terza e il servizio TDT, il trasferimento di un titolo azionario detenuto presso l’intermediario resistente, chiedendo contestualmente la chiusura del deposito titoli e del conto corrente. L’intermediario aveva comunicato l’impossibilità di eseguire il trasferimento tramite i canali ordinari, essendo il titolo oggetto di delisting e privo di mercato regolamentato, prospettando il trasferimento gratuito del titolo a un trust. Il cliente aveva dapprima accettato, subordinandolo al rilascio della certificazione delle minusvalenze, poi aveva rifiutato e insistito per il trasferimento alla banca terza. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo il trasferimento, la chiusura dei rapporti e il rimborso delle spese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto rilevato che alcune domande formulate dal ricorrente in sede di replica — segnatamente quella relativa all’accertamento del diritto al trasferimento al trust — fossero del tutto nuove e, in quanto tali, inammissibili. Le memorie di replica, secondo l’orientamento costante richiamato (Coll. Milano, dec. n. 5239/2024), possono contenere solo una specificazione delle deduzioni già spiegate nell’atto introduttivo, senza ampliamento del thema decidendum.

Nel merito, il Collegio ha osservato che il titolo azionario, oggetto di delisting e con valore pressoché azzerato, non era trasferibile secondo le modalità ordinarie del protocollo TDT. La richiesta del cliente implicava necessariamente la cooperazione di un intermediario terzo, non convenuto nel procedimento, la cui adesione era condizione imprescindibile per il buon esito dell’operazione.

Il resistente aveva allegato la comunicazione ricevuta dalla banca terza, la quale aveva precisato che il trasferimento era possibile solo a condizione che entrambe le parti avessero il medesimo CSD account. Da tale documento il Collegio ha tratto la presunzione che l’intermediario, dopo le verifiche effettuate, fosse giunto alla conclusione di non poter procedere secondo le modalità indicate dalla banca ricevente.

Il Collegio ha quindi ritenuto che l’intermediario si fosse concretamente attivato per individuare la soluzione più adatta, secondo le preferenze espresse dal cliente, e che la durata delle verifiche fosse dipesa dalla particolare natura del titolo. Il mancato trasferimento, non imputabile al resistente, comporta il mantenimento del conto e la maturazione delle relative spese bancarie, con conseguente rigetto della domanda di rimborso. Il ricorso è stato pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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