Gestione di portafogli e difetto di competenza dell’ABF: ricorso inammissibile (ABF Collegio di Milano n. 1688 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che attengono alla gestione di portafogli rientrano tra i servizi e attività di investimento ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 58/1998 e sono escluse dall’ambito di applicazione oggettivo della competenza dell’ABF. La relativa cognizione spetta all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob. Il ricorso proposto davanti all’Arbitro Bancario Finanziario è pertanto inammissibile per difetto di competenza per materia, restando assorbita ogni altra eccezione pregiudiziale e l’esame del merito. La clausola contrattuale che devolve le controversie all’ACF conferma l’esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un dossier titoli presso l’intermediario, espone di aver chiesto in filiale, il 18.07.2025, l’estinzione della gestione patrimoniale associata al dossier, con accredito delle somme sul proprio conto corrente. L’intermediario non avrebbe dato seguito all’ordine. Seguivano un reclamo dell’08.08.2025 e successivi solleciti, rimasti privi di riscontro.
Il ricorrente chiede quindi che l’intermediario sia condannato a dare seguito all’ordine di estinzione e al risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale il difetto di competenza per materia dell’ABF, la natura costitutiva della domanda, il difetto di legittimazione passiva, e nel merito contesta la riconducibilità delle richieste al cliente e la genericità della domanda risarcitoria. Il ricorrente non ha presentato repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di competenza per materia e la ritiene fondata. Il parametro è offerto dalle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, Sezione I, paragrafo 4, che delineano l’ambito di applicazione oggettivo della competenza dell’ABF.
La norma richiamata stabilisce che all’Arbitro possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, ma esclude espressamente quelle attinenti ai servizi e alle attività di investimento, nonché le altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.
Il Collegio qualifica la controversia alla luce della documentazione in atti. Dal frontespizio e dall’art. 1 del contratto emerge che l’oggetto è la “gestione del portafoglio cliente”, riconducibile al contratto di prestazione del servizio di gestione di portafogli. Tale servizio rientra espressamente nella nozione di servizi e attività di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del TUF, che include la gestione di portafogli.
La normativa di riferimento esclude dunque in modo esplicito dalla cognizione dell’ABF le controversie, come quella odierna, che attengono a servizi di investimento. La competenza è attribuita a un altro organismo di risoluzione alternativa, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob. A conferma, il Collegio rileva che lo stesso contratto, all’art. 18, prevede la devoluzione delle eventuali controversie all’ACF.
L’accertata carenza di competenza per materia impone la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Restano assorbite l’esame di ogni altra eccezione pregiudiziale sollevata dall’intermediario e l’analisi del merito della vicenda.
Nota della Redazione
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