Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 168 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo vigente alla data di sottoscrizione del contratto, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento particolarmente ostile dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento, estinto in corrispondenza della rata n. 53 su 120 nell’agosto 2024. Chiedeva il rimborso complessivo di € 778,15, oltre alle quote eventualmente versate in eccedenza dopo l’estinzione — senza quantificarle — e a € 200,00 per spese legali.
L’intermediario eccepiva di aver correttamente restituito i costi connessi alla durata non maturata, sostenendo che i costi up-front non fossero rimborsabili perché maturati interamente alla sottoscrizione, e chiedeva il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Il Collegio osserva che l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021. Le disposizioni di diritto intertemporale dettate per i contratti anteriori sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023. Il legislatore è poi intervenuto con l’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito dalla legge n. 136 del 2023, stabilendo che per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies vigenti alla data di sottoscrizione, fatti salvi indebito oggettivo e arricchimento senza causa, e che le imposte non sono soggette a riduzione.
Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente a tale data, il Collegio applica il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento. Da tale pronuncia ricava che le parti possono declinare il criterio di rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai recurring, purché comprensibile e proporzionato; in mancanza, i costi up-front si riducono secondo un’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con criterio preferibile analogo a quello previsto per gli interessi corrispettivi.
Il Collegio richiama la decisione pilota del Collegio di Roma n. 4560 del 12.05.2025, che ha qualificato come up-front le commissioni di istruttoria, e conferma l’indirizzo assunto con le decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020, esteso al compenso per intermediazione creditizia. La domanda di rimborso delle quote in eccedenza è respinta per difetto di prova, non avendo il ricorrente prodotto buste paga attestanti l’addebito. Respinte anche le spese di assistenza legale, trattandosi di ricorso proponibile con semplici conteggi aritmetici.
Il Collegio dispone quindi il pagamento di € 455,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente, respingendo il resto.
Nota della Redazione
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