Il termine per opporre l’espulsione è di quaranta giorni se il ricorrente risiede all’estero (Cass. civ. Sez. 1 n. 1451 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, il termine per proporre ricorso deve essere individuato avendo riguardo alla concreta situazione in cui il ricorrente si trova al momento della proposizione della domanda. La linea di discrimine è data dalla residenza all’estero: se lo straniero, in esecuzione del decreto di espulsione, è già stato rimpatriato nel Paese d’origine, il ricorso può essere validamente proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento. La circostanza che la residenza all’estero consegua a un rimpatrio coercitivo, e che la precedente presenza in Italia fosse irregolare, non osta all’applicazione del termine più lungo. L’onere di dimostrare la tempestività del ricorso, anche in ragione della ricorrenza di cause che impediscono il decorso del termine, grava sulla parte impugnante.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Campobasso rigettava l’opposizione proposta da un cittadino tunisino avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività: l’impugnazione era stata depositata oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, allora ritenuto applicabile ex art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011.
Il giudice di merito aggiungeva che sussistevano comunque motivi di pubblica sicurezza, desunti da precedenti procedimenti penali a carico dello straniero, idonei a giustificare l’espulsione. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il cittadino straniero, deducendo la violazione dell’art. 18, comma 5, d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 24 e 113 Cost., per non avere il giudice considerato che, al momento del deposito del ricorso, egli era stato già rimpatriato in Tunisia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. L’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 1, comma 4-ter, d.l. n. 133/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2023, prevede che il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. La norma, che ricalca la previsione dell’art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008, modula il termine di impugnazione in funzione del luogo di residenza dell’interessato.
Richiamando il principio già affermato da Cass. n. 12647/2025, la Corte precisa che è la residenza all’estero del ricorrente — e il non trovarsi in Italia, non importa se in situazione di irregolarità — a costituire il presupposto per l’applicazione del termine più lungo. La verifica va compiuta al momento della proposizione del ricorso: se il ricorrente non si trova più in Italia perché rimpatriato, potrà avvalersi del termine di quaranta giorni, funzionale a un effettivo esercizio del diritto di difesa.
La Corte ricorda inoltre, richiamando Cass. n. 18690/2022 e Cass. n. 20054/2023, che l’onere di provare l’osservanza del termine di impugnazione, e la sua tempestività, incombe sulla parte impugnante. Nella specie, tale onere risulta assolto: il ricorrente ha dimostrato di essere stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato il 4.11.2024, prima del deposito del ricorso avvenuto il 27.11.2024. Poiché il decreto di espulsione era stato notificato il 28.10.2024, l’impugnazione risulta tempestiva nel rispetto del termine di quaranta giorni. Il secondo motivo di ricorso, concernente la motivazione sulle esigenze di cura e sicurezza, resta assorbito dall’accoglimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.