Urbanizzazioni primarie e discrezionalità del Comune sulla programmazione delle opere (Cons. Stato n. 2167 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione sul se e quando realizzare le opere di urbanizzazione primaria costituisce esercizio di scelte di politica urbanistica e di allocazione delle risorse, rimesse alla programmazione dell’ente locale e sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. L’edificazione di fatto di una porzione di territorio e il rilascio di titoli edilizi onerosi non fanno sorgere, di per sé, un obbligo giuridico del Comune di realizzare o completare le infrastrutture mancanti, in assenza di un vincolo legale o convenzionale specifico e attuale. Il riconoscimento di una servitù di uso pubblico non trasferisce la proprietà del bene né consente di imporre nuove infrastrutture senza il consenso dei proprietari o un titolo ablatorio conforme a legge.
Il Fatto
I proprietari di immobili situati lungo il tratto finale della Traversa Contrada Vaccari chiedono al Comune la realizzazione del tronco fognante, della pubblica illuminazione e del tronco gas. L’istanza, depositata nel marzo 2016, seguiva a un primo ricorso avverso il silenzio, accolto dal TAR Puglia con sentenza n. 35/2018.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6434 del 2018, conferma l’obbligo di concludere il procedimento ma riforma la statuizione sulla fondatezza della pretesa, riconducendo la materia alla discrezionalità amministrativa. Il Comune respinge quindi l’istanza con provvedimento del gennaio 2019. Il TAR Puglia, con la sentenza n. 2/2024, rigetta il ricorso; gli originari ricorrenti appellano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina i motivi di gravame muovendo dalla censura sulla pretesa sufficienza della qualificazione dell’area come zona agricola. Il diniego non è apodittico: valorizza la destinazione urbanistica, l’assenza di un obbligo legale o convenzionale di esecuzione immediata e la riconduzione della scelta alla programmazione delle opere pubbliche e alle disponibilità finanziarie.
Sul punto opera il richiamo al costante orientamento amministrativo — Cons. Stato n. 6946 del 2023, n. 153 del 2020, n. 4343 del 2019 — secondo cui il sindacato resta nei limiti della manifesta illogicità. L’edificazione di fatto, precisa la Corte, non genera di per sé l’obbligo di completamento della rete primaria.
Quanto ai titoli edilizi, non emerge alcuna convenzione che ponga a carico dell’ente un obbligo specifico; il pagamento degli oneri non implica l’esecuzione di opere ulteriori. Sullo scomputo, il richiamo è a Cons. Stato n. 6642 del 2020: il diritto del privato sorge solo da un’accettazione espressa dell’amministrazione. La mancata inclusione nel piano triennale e l’assenza di un progetto approvato depotenziano l’assunto sulla programmazione risalente al 1990.
Il quinto motivo investe la servitù di uso pubblico accertata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 1276 del 2003. La Corte distingue le servitù volontarie da quelle coattive, di stretta tipicità, e richiama Cass. n. 820 del 1992, Cass. n. 28869 del 2021 e Cass. n. 15931 del 2019: la dicatio ad patriam attribuisce all’ente un diritto reale parziario, non la proprietà. Nuove infrastrutture richiedono il consenso dei proprietari o un titolo ablatorio, con valutazioni riservate all’amministrazione.
Il sesto motivo, sull’affidamento, è respinto: le opere parziali e le interlocuzioni non valgono da atti di auto-vincolo. Il settimo, sul risarcimento, cade per assenza di ingiustizia del danno, secondo il paradigma aquiliano riaffermato dall’Adunanza Plenaria n. 7/2021 e da Sezioni Unite n. 500 del 1999: esclusa l’illegittimità del potere, restano assorbite colpa e quantum. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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