Inammissibile il ricorso che non impugna la statuizione in forza del giudicato interno sull’inoperatività della polizza (Cass. civ. Sez. 3 n. 16254 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di merito che esclude l’operatività della polizza assicurativa per il mancato pagamento del premio, non impugnata dalla parte che ne aveva interesse, è coperta da giudicato interno e costituisce presupposto logico-giuridico della decisione; la sua mancata censura in sede di legittimità determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo la parte limitarsi a un generico richiamo alla propria posizione processuale in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. La censura di vizio della motivazione è ammissibile in Cassazione solo se prospettata nei ristretti limiti del «minimo costituzionale» posti dalle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, attinenti all’esistenza stessa della motivazione e non alla sua sufficienza; sono, inoltre, inammissibili le censure prive di specifica attinenza al decisum, assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., nonché l’istanza meramente riproduttiva della domanda già proposta in sede di merito.
Il Fatto
I clienti stipulavano con la società, in data 15.1.2016, un contratto per la redazione di una perizia econometrica su un contratto di mutuo, con previsione dell’indicazione di un legale specializzato e della copertura dei costi di tutela legale tramite una polizza inclusa nel contratto. La società aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l’unico obbligato fosse l’assicuratore, il quale aveva però eccepito l’inoperatività della polizza per il mancato pagamento del premio, con sospensione della copertura. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 16/2021, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la società alla restituzione e al risarcimento del danno.
Con sentenza pubblicata il 2.3.2023, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello principale della società e, in accoglimento dell’appello incidentale dei clienti, la condannava alla restituzione dell’ulteriore importo e al pagamento delle spese, rilevando in particolare che sull’inoperatività della polizza si era formato il giudicato. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sull’erronea valutazione del giudice di merito in ordine all’inadempimento contrattuale per mancato pagamento del premio e alla legittimazione di uno dei clienti a ottenere la restituzione e il risarcimento.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura. La ricorrente ha contestato la statuizione della Corte territoriale, ma non ha impugnato la decisiva affermazione secondo cui sull’inoperatività della polizza, derivante dalla sospensione per mancato pagamento del premio, si era già formato il giudicato, in quanto i clienti non avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso tale operatività. La Corte ha precisato che la mera affermazione di aver sempre sostenuto la piena operatività della copertura, senza riprodurre i passaggi essenziali degli atti difensivi, non è idonea a superare il principio di specificità richiesto dall’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ..
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto l’inammissibilità sia per la prospettazione di un vizio di motivazione secondo la previgente formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., sia per la violazione dell’art. 1372 cod. civ.. Con riferimento al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, che limita il sindacato di legittimità alle sole anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile. La doglianza relativa alla posizione di uno dei clienti, non firmatario del contratto, è stata ritenuta non aderente al decisum, in quanto la Corte territoriale aveva motivato il riconoscimento dei diritti sulla base della natura di parte contraente di entrambi gli intestatari del conto corrente.
In esito all’accertata inammissibilità di entrambi i motivi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati.
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Nota della Redazione
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