Ricorso all’Arbitro Assicurativo inammissibile se il petitum non è indicato (Arbitro Assicurativo n. 1021 del 27.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile quando non indica l’importo preteso a titolo di indennizzo e la domanda resta generica e indeterminata. Il petitum deve essere individuato o individuabile sulla base dei documenti allegati, non essendo demandato all’Arbitro un compito consulenziale o esplorativo volto a determinare per conto del ricorrente l’ammontare del danno. La mancata indicazione dell’importo richiesto incide sulla possibilità di individuare il contenuto della pretesa azionata, anche ai fini della determinazione del valore della controversia. L’art. 9, comma 1, lett. h), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215 sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo degli elementi essenziali, tra cui l’oggetto, la domanda e l’esposizione dei fatti costitutivi. Al procedimento arbitrale resta applicabile, in materia di determinazione della cosa oggetto della domanda, l’art. 163, comma terzo, n. 3), cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente accedeva al Pronto soccorso il 29 marzo 2025 riferendo un trauma da schiacciamento del primo dito del piede destro, asseritamente avvenuto a domicilio il giorno prima, con successiva caduta all’indietro e trauma contusivo alla spalla destra. Venivano refertate una frattura F1 all’alluce destro e una contusione alla spalla, con applicazione di cerottaggio e prescrizione di controllo radiografico.
In data 17 aprile 2025 una visita specialistica ortopedica confermava la diagnosi di frattura composta pluriframmentaria F1 del primo dito del piede destro, consigliando ripresa graduale del carico e rivalutazione a trenta giorni. Il ricorrente, titolare di una polizza infortuni sottoscritta il 26 marzo 2025, chiedeva all’impresa la liquidazione dell’indennizzo, senza ottenere riscontro. Dopo il diniego dell’impresa del 10 febbraio 2026, adiva l’Arbitro Assicurativo chiedendo la liquidazione dell’indennizzo per l’infortunio.
La Motivazione della Corte
L’impresa eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per essere il sinistro in gestione presso la struttura antifrode della compagnia, con conseguente necessità di accertamenti istruttori non consentiti al Collegio ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto e dell’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto.
Il Collegio respinge l’impostazione dell’automatismo. La rimessione alle cosiddette aree speciali non comporta di per sé la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essa deve essere supportata da una, ancorché minima, argomentazione, a tutela del principio del contraddittorio dinanzi all’Arbitro. Nel caso di specie l’impresa non ha motivato né dedotto specificamente sull’asserita devoluzione, limitandosi a richiamare la Risoluzione IVASS n. 4 resa in occasione della pubblica consultazione del 23 maggio 2025.
Il Collegio ritiene tuttavia non necessario chiedere all’impresa un’integrazione, perché già agli atti sussistono elementi che conducono all’inammissibilità per altra ragione. Il ricorso è sintetico, non contiene una puntuale esposizione dei fatti, non svolge allegazioni specifiche sulle circostanze dell’infortunio né sui pregiudizi lamentati, e nulla argomenta sulla copertura ritenuta operante. Emerge inoltre una discordanza sulla data del sinistro: il modulo indica un infortunio del 29 marzo 2025, mentre le richieste all’Arbitro e il reclamo fanno riferimento al 27 marzo 2025; i referti sanitari collocano l’evento al giorno precedente e, in un secondo documento, a due giorni prima dell’accesso in Pronto soccorso.
Il nucleo decisivo è però la domanda. Il ricorrente si limita a chiedere il risarcimento di quanto dovuto per l’infortunio, senza specificare l’importo preteso. L’importo non è desumibile neppure per relationem dalla documentazione allegata, non essendo circostanziate la durata effettiva dell’infortunio né la garanzia concretamente invocata. La domanda risulta quindi connotata da genericità e indeterminatezza.
Il Collegio richiama l’art. 9, comma 1, lett. h), del Decreto, che sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo degli elementi essenziali, tra cui l’oggetto, la domanda e l’esposizione dei fatti costitutivi. Tali elementi ricomprendono il petitum, e la sua mancata indicazione impedisce di individuare adeguatamente il contenuto della pretesa. Il minore rigore formale del procedimento arbitrale non esonera dal rispetto dell’art. 163, comma terzo, n. 3), cod. proc. civ., applicabile in quanto compatibile. Il Collegio richiama i propri precedenti (Decisioni AAS n. 490/2026, n. 577/2026 e n. 728/2026) e la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (Coll. ABF Bari, 4 agosto 2023, n. 8384; Coll. ABF Napoli, 7 maggio 2025, n. 4473). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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