Piano economico finanziario rifiuti: impugnabile solo l’atto finale di ARERA (TAR Puglia n. 827 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario dei rifiuti adottata dall’ente territorialmente competente è atto endoprocedimentale ad effetti interinali e non è autonomamente impugnabile. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne deriva, spetta ad ARERA, che esercita un controllo sostanziale di coerenza regolatoria e non una mera ricezione dei dati trasmessi. L’eventuale annullamento dell’atto di validazione non travolge per effetto caducante la determinazione conclusiva, perché questa non costituisce inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, richiedendo nuove e ulteriori valutazioni di interessi. I vizi dell’atto intermedio vanno quindi fatti valere insieme alla censura dell’atto finale, a pena di difetto di interesse e conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, impugnava la determinazione n. 189 del 15 giugno 2024 con cui il Direttore Generale dell’AGER aveva approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 relativo all’ambito tariffario di un Comune, unitamente alla Relazione di validazione. Oggetto del ricorso anche le due delibere consiliari comunali con cui l’ente locale aveva preso atto della determinazione e approvato le tariffe TARI per il 2024. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La ricorrente lamentava difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni funzionali all’aggiornamento, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, che avrebbe alterato gli equilibri delle gestioni pregresse. Il Collegio avvisava le parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta per prima la questione dell’interesse ad agire, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria e applicando gli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c.. La qualificazione dell’atto passa dalla lettura congiunta dell’art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 e degli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021: l’art. 8.4 attribuisce all’Autorità il potere di approvazione finale, all’esito di una verifica di coerenza regolatoria di amplissimo oggetto, che può comportare anche la richiesta di ulteriori informazioni.

Da qui la conclusione che la validazione dell’ETC produce effetti lesivi solo provvisori ed eventuali. L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è possibile in via eccezionale, solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo il richiamato Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024. Nel caso concreto manca il presupposto dell’effetto caducante, poiché l’approvazione di ARERA implica valutazioni di concreta discrezionalità.

Il Collegio aderisce all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, valorizzando l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri non ancora esercitati dall’Autorità e l’esigenza di uniformità del sindacato. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico di ogni sistema tariffario: anche l’applicazione della tariffa previgente produrrebbe lo stesso effetto, tutelabile mediante impugnazione degli atti finali. Non convince l’analogia con le misure di salvaguardia urbanistiche, prive di meccanismi di recupero equiparabili al conguaglio.

Il Tribunale distingue le pronunce che avevano dato per presupposta l’immediata impugnabilità: le sentenze n. 4690 e n. 4692 del 2024 e la n. 7173 del 2024 della stessa Sezione riguardavano questioni sottratte ai poteri di ARERA, come la ripartizione dei costi tra Comuni o la dilazione dell’adeguamento tariffario. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, si esclude che l’intervento di ARERA sia un mero atto di controllo e si osserva che, in caso di inerzia dell’Autorità, la parte può reagire contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse; le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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